Ecco come si è abbattuta la mannaia del TAR sulla proroga delle concessioni per i Lidi balneari.
Già nel 2025 il TAR Liguria con sentenza n. 1001/2025 ha dichiarato illegittima la proroga delle concessioni demaniali marittime ad Albenga, accogliendo il ricorso dell’ AGCM.
Per l’effetto le concessioni di Albenga devono essere riassegnate tramite gare pubbliche e per i Comuni balneari questa sentenza è stata un monito: non si possono più usare proroghe come scorciatoia e devono avviare procedure selettive trasparenti, rispettando i termini UE.
Anzi, DOVEVA essere un monito, perché i Comuni, sono sordi da quest’orecchio e hanno continuato a procedere contra legem sovraccaricando i TAR.
E allora a inizio maggio è uscita la sentenza del TAR della Toscana che ha ribadito: «Tutte le proroghe automatiche previste dalla legge per le concessioni demaniali marittime a uso turistico‑ricreativo sono illegittime e, in quanto tali, devono essere disapplicate dalle amministrazioni». Con questa sentenza il Tribunale Amministrativo ha accolto il ricorso presentato dall’ Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato contro il Comune di Camaiore, che nel 2023 aveva disposto l’estensione della durata delle concessioni demaniali marittime. La pronuncia, pubblicata di recente, si colloca nel solco delle decisioni già assunte dal Consiglio di Stato in casi analoghi riguardanti altri territori. Il TAR ha inoltre evidenziato che risulta ormai consolidato il principio secondo cui le norme interne che dispongono proroghe automatiche delle concessioni balneari devono essere considerate incompatibili con l’ordinamento.
L’Antitrust continua quindi a ottenere esito favorevole nei giudizi promossi davanti ai TAR contro le proroghe generalizzate deliberate dai Comuni. Numerosi tribunali amministrativi hanno annullato tali delibere, riaffermando l’obbligo di procedere mediante gare pubbliche nel rispetto del diritto dell’Unione europea. Secondo i giudici amministrativi, le estensioni automatiche delle concessioni violano i principi di concorrenza e trasparenza.
Pochi giorni prima di questa decisione, lo stesso TAR Toscana aveva accolto un ricorso dell’AGCM annullando la delibera del Comune di Grosseto che prevedeva la proroga delle concessioni demaniali marittime. Anche la Corte costituzionale, del resto, ha dichiarato l’illegittimità di diverse leggi regionali che tentavano di prolungare le concessioni — come avvenuto per la Regione Siciliana e, nel 2025, per la Regione Toscana. Qualsiasi intervento normativo locale che estenda automaticamente la durata delle concessioni è considerato lesivo della concorrenza.
Anche il TAR di Latina non si è fatto attendere è la II Sezione, con la sentenza n.562 depositata l’ 11 maggio, ha accolto un ricorso proposto dall’Autorità garante delle concorrenza e del mercato, annullando tredici provvedimenti del Comune di Gaeta di approvazione di progetti di finanza (project financing). La sentenza ha accertato la violazione dei principi europei di pubblicità, trasparenza, parità di trattamento e massima partecipazione, imponendo al Comune l’obbligo di indire una procedura di gara. Il giudice amministrativo ha inoltre annullato il provvedimento con cui l’amministrazione comunale, il 1° aprile 2025, aveva disposto una “proroga generalizzata” fino al 30 settembre 2027 delle concessioni già prorogate ai tredici concessionari uscenti, estendendo tale proroga anche a tutte le altre concessioni balneari presenti sul territorio comunale.
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato aveva chiesto l’annullamento delle delibere consiliari nn. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 del 19 febbraio, nonché della delibera n. 26 del 10 aprile 2025, con le quali erano stati approvati i progetti di finanza presentati da privati per ottenere la futura gestione ventennale di altrettanti stabilimenti balneari, in cambio della realizzazione – a loro carico – di interventi a favore del demanio marittimo e di altre aree della città di Gaeta.
L’AGCM ha inoltre richiesto l’annullamento di una nota del Comune di Gaeta, emanata dal Dipartimento Sviluppo Economico, Attività Produttive, Pianificazione Urbanistica e Patrimonio il 1° aprile 2025, relativa ai “Procedimenti di rinnovo o rilascio di nuove concessioni demaniali per finalità turistico‑ricreative e/o sportive”.
Secondo l’Autorità, le delibere impugnate presentano una evidente carenza di motivazione, non essendo adeguatamente dimostrato l’interesse pubblico alla realizzazione dei progetti né la necessità di ricorrere allo strumento del project financing. I provvedimenti si limitano a un generico richiamo all’interesse pubblico, senza spiegare in che modo le proposte dei privati rispondano alle esigenze dell’amministrazione. Nella maggior parte dei casi, le opere e i servizi offerti non vengono descritti puntualmente, ma indicati in modo vago come interventi di riqualificazione dell’area demaniale, rilancio dell’attività balneare, sostegno all’economia turistica o miglioramento della qualità urbana, ambientale e sociale del territorio.
Cosa succederà adesso è tutto da vedere, per il momento i Concessionari fanno orecchie da mercanti, mentre ai Comuni, le orecchie, sono state tirate, ma tanto, alla fine per loro che problema c’è? Se va bene, guadagnano loro e gli amici degli amici, se va male, le spese legali dei giudizi persi, le pagano sempre il contribuente.
L’unica arma, alla fine, rimane sempre quella benedetta matita.
