Dal febbraio 2026 la Corte di Cassazione ha pubblicato numerose decisioni riguardanti i buoni postali cartacei emessi dopo l’entrata in vigore del D.M. 19 dicembre 2000. Poiché questi buoni non riportavano le condizioni contrattuali, il collocatore — Poste Italiane — avrebbe dovuto consegnare agli investitori un Foglio Informativo Analitico (FIA), contenente tutte le caratteristiche del prodotto. Secondo il documento originale, “Poste Italiane S.p.A. […] ha quasi sempre omesso tale consegna”, lasciando i risparmiatori privi di informazioni essenziali, soprattutto sulla durata del titolo e sul momento iniziale della prescrizione. Questa mancanza ha generato un contenzioso molto ampio: molti investitori hanno perso capitale e interessi perché hanno richiesto il rimborso quando la prescrizione decennale era già maturata. I giudici di merito, nella maggior parte dei casi, hanno considerato l’omessa consegna del FIA un grave inadempimento e hanno condannato Poste al risarcimento.
La Suprema Corte ha però assunto una posizione opposta: ritiene irrilevante la mancata consegna del FIA, sostenendo che il risparmiatore debba ricavare tutte le informazioni dal decreto ministeriale che istituisce la serie del buono e dalla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, che garantirebbe la cosiddetta “conoscenza legale”. Con altre sentenze, la Corte afferma che il consenso dell’investitore riguarda elementi essenziali come importo, tasso e durata, e che tali elementi si considerano conosciuti grazie alla pubblicazione del decreto istitutivo. Secondo la Cassazione, esiste una “presunzione assoluta di conoscenza” dei decreti pubblicati in G.U., per cui non può esistere un nesso causale tra l’omissione informativa di Poste e il danno derivante dalla prescrizione. Di conseguenza, ogni richiesta risarcitoria deve essere respinta.
L’ordinanza del 2 marzo 2026 (n. 4659) applica lo stesso ragionamento ai buoni della Serie 18O, con durata di 18 mesi. Tuttavia, emerge un problema decisivo: per questa serie non esiste alcun decreto ministeriale istitutivo né alcuna pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il testo originale sottolinea che “la plateale assenza di un decreto istitutivo della serie 18O” rende impossibile applicare il principio di autoresponsabilità, poiché il risparmiatore non può conoscere condizioni mai pubblicate. In assenza del presupposto fondamentale — la pubblicazione in G.U. — l’intero impianto argomentativo della Cassazione non può reggere.
Molti tribunali di merito hanno già rilevato la stessa anomalia per altre serie di buoni: 18N, 18X, e molte altre. Ad esempio:
- Il Tribunale di Pavia (sent. 18.01.24 n. 144) ha evidenziato che la G.U. del 30.09.06 contiene solo un avviso generico, senza alcuna descrizione delle caratteristiche della serie 18N.
- Il Tribunale di Vasto (ord. 6.11.22) ha affermato che non esiste alcun decreto pubblicato in G.U. per la serie 18N, rendendo il FIA l’unica fonte informativa.
- Per la serie 18X, il Tribunale di Pavia (sent. 25.01.24) ha rilevato l’assenza di un decreto istitutivo.
- Per la serie 18O, il Tribunale di Ancona (sent. 644/26) ha confermato che l’unico atto pubblicato è una semplice comunicazione, non un decreto con le condizioni economiche.
La mancanza di decreti e pubblicazioni riguarda numerose altre serie: B21, B22, BD6, BD7, B24, B25, B26, B27, 30B, 18Q, 18L, 18K, 18P, I6–I12, M1–M7 e molte altre.
Poiché la legge prevede espressamente che ogni serie di buoni debba essere istituita tramite decreto ministeriale e pubblicata in Gazzetta Ufficiale, è indispensabile verificare caso per caso l’effettiva esistenza di tali atti. La loro assenza — riscontrata in molte serie — rende inapplicabile il principio di autoresponsabilità su cui la Cassazione fonda il proprio orientamento.
