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Condominio, croce e delizia.
Capita spesso che un condomino occupi uno spazio condominiale. Come procedere in questi casi?
il Tribunale di Pavia con la sentenza n. 920/2024 ha deciso per il risarcimento danni
Partiamo dal fatto.
Un condominio cita in giudizio un altro condominio perché quest’ultimo parcheggiava stabilmente il suo SUV in area condominiale e quindi chiedeva al Giudice la condanna del convenuto a lasciare libero da cose il cortile condominiale.
A fondamento della sua domanda l’attore deduceva che:
– malgrado espressa previsione del regolamento condominiale, l’occupante era solito parcheggiare la propria autovettura nel cortile comune, ostacolando l’accesso all’attore e ai suoi famigliari;
– malgrado plurime diffide la condotta era proseguita;
– il comportamento dell’occupante oltre che in contrasto con il regolamento condominiale, contrastava altresì anche con l’art. 1102 c.c. : secondo la giurisprudenza costituiva abuso anche l’occupazione per pochi minuti del cortile comune; pertanto il condominio trasgressore doveva comunque lasciare la possibilità di accedere e retrocedere presso l’immobile.
Il tribunale adito, espletata l’istruttoria anche mediante prove testimoniali, accoglieva la domanda attorea, motivando come segue:
a) secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, in relazione proprio all’utilizzo del cortile comune quale parcheggio, “l’uso della cosa comune da parte di ciascun condomino è soggetto, ai sensi dell’art. 1102 c.c., al duplice divieto di alterarne la destinazione e di impedire agli altri partecipanti di fare parimenti uso della cosa stessa secondo il loro diritto;
c) l’art. 1102 c.c., sull’uso della cosa comune da parte di ciascun partecipante alla comunione, non pone alcun margine minimo di tempo e di spazio per l’operatività delle limitazioni del predetto uso, sicché può costituire abuso anche l’occupazione per pochi minuti di una porzione del cortile comune, ove comunque impedisca agli altri condomini di partecipare al godimento dello spazio oggetto di comproprietà;
d) per quanto riguarda la domanda risarcitoria, in linea generale e in punto di diritto la compressione del diritto di proprietà determina un pregiudizio economico risarcibile a beneficio di chi ha subito la privazione: in particolare nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, se il danno da perdita subita di cui il proprietario chieda il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato.
Eppure alle volte per evitare di affollare le aule di Giustizia, basterebbe solo un pò di buon senso e senso civico, merce rara di questi tempi.