Caso di scuola, in uso (e abuso) in molti Condomini: la cattiva abitudine di “arredare” gli spazi comuni con mobili privati.

E’ una condotta lecita?

Il caso è arrivato in Cassazione. Ecco la storia:

Il condomino X, proprietario di due unità immobiliari situate rispettivamente al piano terra e al terzo piano di un edificio, conveniva in giudizio il condomino Y il condomino Z. Il sig. Y era proprietario di due unità poste ai piani terra e secondo, mentre il sig. Z possedeva due unità ubicate al piano terra e al primo piano dello stesso fabbricato. Il condomino X chiedeva che fosse accertata l’illegittimità dell’installazione, sui pianerottoli della scala comune, di mobili destinati all’uso esclusivo dei proprietari dei piani primo e secondo, con conseguente ordine di ripristino dello stato dei luoghi.

Il Tribunale dichiarava la domanda inammissibile. La Corte d’Appello, riformando la decisione di primo grado, accoglieva parzialmente l’impugnazione del condomino X: dalla consulenza tecnica d’ufficio risultava infatti che i convenuti avevano modificato in modo stabile il pianerottolo, impedendo agli altri condomini un uso paritario della parte comune.

Per tale ragione, la Corte distrettuale condannava i convenuti alla rimozione dei mobili e degli altri arredi collocati nel corpo scale per loro esclusivo beneficio.

La Corte di Cassazione respingeva il ricorso proposto dal condomino Z contro la sentenza d’appello. Successivamente, Z proponeva ricorso per revocazione ordinaria, ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c., avverso l’ordinanza della Cassazione; anche tale ricorso veniva dichiarato inammissibile.

Contro quest’ultima ordinanza, il condomino Z proponeva un nuovo ricorso per cassazione, denunciando la violazione degli artt. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 156, secondo comma, n. 2, c.p.c., sostenendo che:

  • la Corte aveva dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione senza esaminarne correttamente il contenuto e senza valutare gli elementi di fatto acquisiti nei tre gradi di giudizio, né le prove documentali e testimoniali;
  • analogamente, la sentenza della Corte d’Appello sarebbe viziata da un travisamento delle fotografie prodotte e da un’erronea percezione del contenuto oggettivo delle prove, in contrasto con le conclusioni del c.t.u., relativamente ai mobili collocati nel corpo scala.

Decisione

La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Ribadisce che un’ordinanza della stessa Corte può essere impugnata non per vizi di nullità, come nel caso di specie, ma esclusivamente:

  • per correzione di errore materiale, oppure
  • per revocazione, quando ricorra un errore di calcolo o un difetto di corrispondenza tra il pensiero del giudice e la sua espressione grafica, derivante da mera svista, e chiaramente riconoscibile dal confronto tra la parte viziata del provvedimento e la motivazione.

Il principio sancito dalla Suprema Corte è il seguente: i condomini che abbiano collocato mobili a loro uso esclusivo nel pianerottolo comune e/o nel vano scale del condominio li devono rimuovere per consentire il pari uso da parte degli altri condomini, come previsto dall’art. 1102 c.c.

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