
Dal primo gennaio è entrato in vigore D.Lgs. 139/2024 ed in particolare quelle norme che, in materia di donazioni e successioni, hanno abolito il «coacervo» tra somme donate e somme ereditate, rendendo il salasso meno salato, soprattutto se si tratta di patrimonio considerevoli.
Ma facciamo un breve excursus storico sulla disciplina
In origine (art. 4 comma 4 del Testo Unico Successioni e Donazioni D.Lgs. n. 346/1990) la norma prevedeva che l’asse ereditario, sui cui pagare le imposte, con aliquota (all’epoca progressiva) fosse composto non solo dalla massa ereditaria al momento del trapasso, ma anche da tutte le donazioni fatte dal de cuius.
Con il governo Berlusconi del 2001 (Legge n.383/2001)si abrogarono interamente le imposte di successione e donazione che il successivo governo Prodi (Legge n.286/2006) reintrodusse con le aliquote fisse, a seconda del grado di parentela fra il de cuius e gli eredi.
Seguirono innumerevoli ricorsi contro la metodica dell’Agenzia delle Entrate di applicare il coacervo tra donazioni e massa ereditaria, che arrivarono fino in Cassazione (a titolo esemplificativo Cass. nn. 24940/2016 e n.758/2019) con il risultato che la Suprema Corte dava ragione ai contribuenti e quindi, alla fine, anche l’Agenzia delle Entrate si è dovuta adeguare con la Circolare 29/E del 2023 che ha sancito la non applicabilità del coacervo.
Come detto (e come sempre) il decreto da poco entrato in vigore agevola i patrimoni di un certo valore: ad esempio, con il coacervo, in caso di donazione da padre a figlio di 900.000 euro e ulteriore massa ereditaria di latri 900.000, il contribuente avrebbe pagato un’aliquota del 4% (trattandosi di padre e figlio) con una franchigia di un milione di euro.
Quindi, facendo due calcoli, il coacervo sarebbe stato di 1.800.000, meno un milione di franchigia, con l’aliquota del 4% sul residuo di 800.000 euro, si sarebbe pagata una imposta di 32.000 euro.
Senza coacervo, il contribuente non pagherebbe nulla, perché, non cumulando gli importi, sfrutterebbe la franchigia di un milione di euro, una prima volta sulla donazione di 900.000 e la seconda volta, sulla massa ereditaria di 900.000
La franchigia non opera solo fra genitori e figli, ma anche, tra coniugi, sempre per un milione di euro che sale a 1,5 milioni se il beneficiario ha un handicap riconosciuto ai sensi della legge 104/1992. Ma anche fra fratelli le donazioni godono di franchigia di 100 mila euro.