Accade spesso che grandi banche, dichiarato inesigibile un credito, lo cedono a società cartolarizzate, cioè, che acquistano in blocco pacchetti di crediti in sofferenza dai grandi istituti bancari.
Il questo modo, queste società cartolarizzate sono legittimate ad attivarsi per recuperare giudizialmente questi crediti, attraverso un ricorso per decreto ingiuntivo, un precetto e poi un pignoramento in presenza di mutui fondiari ed ipotecari.
Queste società di cartolarizzazione dette anche ‘società veicolo’ o SPV per recuperare il credito possono agire direttamente oppure affidarsi a loro volta ad un’altra società, detta Servicer o Master Servicer, che deve essere iscritta ad un albo delle Banche e degli Intermediari Finanziari disciplinato dall’art. 106 del Testo Unico Bancario.
Questo obbligo è previsto dall’art. 2 IV comma della L. 130/1999 (Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti) che prescrive espressamente ai soggetti diversi da banche o intermediari finanziari l’iscrizione all’albo ex art. 106 TUB per l’esercizio dei servizi di riscossione (da ritenersi giudiziale) di crediti ceduti e dei servizi di cassa e pagamento di cui all’art. 2, co. 3 lett. c). Inoltre tale prescrizione è stata confermata anche da una Circolare del 2015 di Banca d’Italia e da recenti disposizioni esplicative sempre di Banca d’Italia del dicembre 2023
La ratio dell’iscrizione è chiara: una garanzia del sistema (con tanto di pubblicazione sulla GU) a tutela dei superiori interessi e della “correttezza, affidabilità e stabilità di chi opera sul mercato, in contatto diretto col pubblico“.
E qui sta l’inghippo: alcune di queste società, che hanno portato avanti anche azioni di pignoramento immobiliare, da verifiche effettuate non sono risultate iscritte all’albo 106 Testo unico bancario.
Qual è la conseguenza: semplice, la nullità di tutti gli atti compiuti dalla società non autorizzata, che non aveva il potere di rappresentanza sostanziale della società veicolo e, pertanto, non può riscuotere i crediti in nome e per conto della SPV.
Ovviamente la mancata iscrizione deve essere eccepita dal debitore, anche se la verifica dell’iscrizione rientra tra i poteri d’ufficio del giudice
CONSIGLIO DEL GIORNO: verificare, o far verificare da un professionista, che chi sta chiedendo un credito sia legittimato a farlo.