
Nel primo articolo si legge: “I minori stranieri non accompagnati sono titolari dei diritti in materia di protezione dei minori a parità di trattamento con i minori di cittadinanza italiana o dell’Unione Europea”. In realtà già la legge 176 del 1991, di ratifica della convenzione ONU del 1989 sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, aveva sostanzialmente recepito questo articolo, che ora viene codificato in una nuova legge dello Stato. Anche il secondo articolo del progetto di legge in cui si definisce il minore straniero non accompagnato è preso pari pari da una legge del 1999 (D.P.C.M. 535, 9 dicembre) regolante i compiti del Comitato per i minori stranieri.
È la legge sulla tutela dei minori stranieri non accompagnati, approvata alla fine di marzo dalla Camera dei Deputati, dopo che il Senato aveva già dato il suo placet all’inizio di marzo. Una legge che nessun Paese europeo (e nessun Paese al mondo) può vantare così accogliente e tutelante, anche con tutti i rischi annessi e connessi. Proposta nell’ottobre del 2013 dal ramo italiano di “Save the Children” (la più grande organizzazione internazionale di tutela e promozione dei diritti dei minori) tramite alcuni deputati firmatari (prima firmataria Sandra Zampa del PD), la legge è stata accolta con grande soddisfazione dalle associazioni umanitarie e dagli organismi di rappresentanza del terzo settore. Anche la politica ha dato perlopiù giudizi positivi sulla nuova legge, in qualche caso persino esageratamente entusiastici. Barbara Pollastrini, la relatrice del progetto di legge, in sede di commento ha ottemperato il suo ruolo dicendo di sentirsi emozionata per una legge “apripista in Europa”, forse dimenticando che di questi tempi l’Europa, o meglio i governi europei, di aprirsi ai migranti, di qualsiasi età essi siano, non mostrano proprio la minima intenzione. E sinceramente dubitiamo che l’esempio dell’Italia possa fermare l’ondata di populismo anti-immigrazione che pervade le democrazie europee, sia quelle storiche che quelle più giovani; se poi al conflitto fra poveri (proletariato locale versus sottoproletariato immigrato) si aggiungono pure i pazzi dell’Isis…L’onorevole Pollastrini, evidentemente troppo concentrata sull’aspetto emozionale della legge, non ha spiegato granché del contenuto, uscendo dall’enfasi celebrativa solamente per dire che la legge è stata scritta a più mani, ispirata non solo da agenzie e associazioni umanitarie ma anche da sindaci e amministratori, operatori sociali e della Giustizia. In realtà e come già detto, la legge l’ha scritta Save the Children, residuando agli altri solo un parere ininfluente. Non a caso, scrutando la galassia dei siti di informazione, i commenti positivi alla legge vengono tutti dalle associazioni, ma non una parola detta dall’ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) o dagli organi della Giustizia Minorile riesce a trovarsi. In Parlamento la destra più a destra, Lega Nord e Fratelli d’Italia, non si è smentita e ha votato contro l’approvazione del disegno di legge; Forza Italia invece si è astenuta, in quanto ormai destra animalista che allatta gli agnellini ma non si assume responsabilità sui ragazzini…
Lasciando da parte il buonismo politicante così come la misoginia politicante, bisogna convenire con Gentiloni presidente del Consiglio che la legge era assolutamente necessaria, stante il numero sempre maggiore di minori che, accompagnati e non, sbarcano sulle nostre coste. Sul numero di minori giunti negli ultimi cinque anni ci sono cifre discordanti, ad esempio fra quelli sostenuti da Save the Children Italia e quelli dichiarati dal Ministero degli Interni o dalla ASGI (Associazione Studi Giuridici sull’Immigrazione), ma tutti i dati tendono costantemente e irreversibilmente ad aumentare. E in effetti i 25.000 minori che, d’accordo Save the Children e il Ministero, sono giunti nel corso del 2016, rappresentano un’emergenza se non inseriti all’interno di un percorso legale e totalmente standardizzato di accoglienza. E la nuova legge cerca innanzitutto di fare proprio questo, disciplinare e quindi uniformare sull’intero territorio nazionale le procedure di identificazione e di accertamento dell’età dei migranti minori. Prima della legge la normativa prevedeva che il Servizio Sociale del Comune di approdo o di rinvenimento di un minore straniero prendesse in carico il minore e lo affidasse a strutture di tutela dei minori (case famiglia e comunità per minori), dove il minore restava fino alla maggiore età per poi (dovere) uscire e andarsene incontro al suo destino, quasi sempre senza meta e senza mezzi. Per varie ragioni, non ultima l’impossibilità o la “distrazione” dei Servizi Sociali, molti minori restano fuori dal circuito di protezione per entrare in quelli dello sfruttamento e del crimine. Dei 25.000 minori del 2016, oltre 5.000 risultano irreperibili, scomparsi nel nulla, come riportato in un rapporto del Ministero del Lavoro. La stessa Filomena Albano – Garante Nazionale per l’Infanzia e l’Adolescenza – nel suo meritorio viaggio attraverso il Paese per visitare le strutture di accoglienza dei minori stranieri, ha trovato né più né meno un casino, gentilmente da lei tradotto nell’espressione “vulnerabilità e fragilità del sistema”, al punto da vedersi “sequestrata” il 15 febbraio scorso in un centro di prima accoglienza di Cassano delle Murge, in provincia di Bari, dagli ospiti che protestavano per le condizioni in cui erano tenuti e che pretendevano di essere trasferiti essendo già abbondantemente trascorsi i 60 giorni, previsti dalla normativa, di prima permanenza nella struttura cosiddetta governativa.
La nuova legge, oltre a codificare prassi e procedure già seguite, prevede alcune novità importanti. Di seguito le disposizioni più significative.
Divieto di respingimento: è stabilito il divieto di respingimento alla frontiera di minori stranieri non accompagnati. Anche l’espulsione dal territorio dello Stato del minore straniero diventa competenza del Tribunale per i Minorenni, ma solo a condizione che il provvedimento non comporti il rischio di gravi conseguenze a danno del minore.
Identificazione del minore: l’identificazione deve essere fatta tramite apposito colloquio (da disciplinarsi con prossimo D.P.C.M.) tenuto da professionisti del settore e con l’ausilio di un mediatore culturale. Quando esistono dubbi sulla reale età del minore o presunto tale, fermo restando il dovere di accoglienza umanitaria, è obbligatorio rivolgersi alle autorità diplomatico/consiliari. Quando permangono dubbi sull’età del minore, la Procura Minorile deve disporre esami socio-sanitari finalizzati all’accertamento dell’età.
Indagini familiari: nei cinque giorni successivi al colloquio, il tutore del minore (immediatamente nominato) deve inviare una relazione all’ente convenzionato, che avvia le indagini e che deve trasmetterne l’esito al Ministero dell’Interno.
Sistema Informativo Nazionale dei minori stranieri non accompagnati e cartella sociale: tale sistema informativo nazionale viene istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. La cartella sociale del minore, contenente tutti i dati e le informazioni riguardanti il minore, deve essere trasmessa dalla struttura di accoglienza al Servizio Sociale e alla Procura Minorile competenti.
Permessi di soggiorno: il permesso di soggiorno rilasciato al minore dal questore può essere “per minore età” o “per motivi familiari”, in tal modo eliminandosi le altre diverse tipologie di permessi di soggiorno prima teoricamente rilasciabili seppur in pratica mai utilizzati.
Elenco dei tutori volontari: entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge, presso ogni Tribunale per i Minorenni deve essere istituito un elenco di tutori volontari, a cui possono iscriversi privati cittadini, selezionati e adeguatamente formati dai garanti regionali per l’infanzia e l’adolescenza. Appositi protocolli d’intesa tra i garanti e i presidenti dei tribunali dovranno promuovere e facilitare tale operazione.
Sistema di protezione: i minori stranieri non accompagnati vengono equiparati ai rifugiati e ai richiedenti asilo e inseriti nel medesimo sistema di protezione. Possibilità per il minore straniero, che abbia intrapreso un percorso di inserimento sociale finalizzato all’autonomia, di restare nella struttura di accoglienza fino al ventunesimo anno di età, previo decreto motivato del tribunale minorile su richiesta del competente Servizio Sociale.
Assistenza legale: viene sancito il diritto per il minore straniero di partecipare per mezzo di un rappresentante legale (avvocati iscritti nelle liste del gratuito patrocinio) a qualsiasi procedimento giurisdizionale o amministrativo che lo riguardi e di essere ascoltato nel merito.
Minori vittime di tratta: oltre alla piena e particolare tutela che deve essere garantita ai minori stranieri non accompagnati, la legge estende l’applicazione delle leggi vigenti in materia di tratta e sfruttamento dei minori (italiani) ai minori stranieri non accompagnati, anche ai fini di richiesta di risarcimento dei danni. Le associazioni di tutela vengono legittimate a intervenire nei giudizi riguardanti i minori stranieri nonché a proporre ricorso di tipo amministrativo finalizzato all’annullamento di atti eventualmente illegittimi.
La legge adesso c’è, va applicata.