
Con una decisione considerata già storica, la Corte di Cassazione – con ordinanza n. 20415 del 14 luglio 2025 – ha stabilito che è legittimo un accordo economico tra marito e moglie stipulato in previsione di una futura separazione o divorzio. Tale accordo è stato qualificato come “contratto atipico”, frutto della libertà contrattuale dei coniugi e volto a tutelare interessi ritenuti meritevoli.
FATTI DI CAUSA
Il signor X aveva impugnato davanti alla Corte d’Appello di Brescia una sentenza del Tribunale di Mantova, che aveva respinto la sua richiesta di annullamento di un accordo privato stipulato con la moglie Y. Secondo X, tale accordo violava norme imperative e l’ordine pubblico (artt. 143 e 160 c.c.).
Nel documento, il signor X riconosceva che la moglie Y aveva contribuito economicamente alla famiglia e al pagamento del mutuo per la ristrutturazione dell’appartamento intestato solo a lui. Inoltre, si riconosceva che il denaro nel conto della moglie Y proveniva da un’eredità. In caso di separazione, il signor X si impegnava a versare a Y €146.400, mentre lei avrebbe rinunciato a beni mobili come una barca, arredi e somme depositate.
La Corte d’Appello ha confermato la validità dell’accordo, ritenendolo conforme alla giurisprudenza consolidata: gli accordi patrimoniali tra coniugi, stipulati in previsione di una crisi matrimoniale, sono validi se subordinati a una condizione sospensiva (come la separazione), e se mirano a tutelare interessi legittimi (art. 1322 c.c.).
L’interpretazione della Cassazione
La Cassazione ha rigettato il ricorso di X, affrontando un tema delicato del diritto di famiglia: la legittimità degli accordi tra coniugi che regolano i rapporti economici e personali in caso di crisi coniugale. Per anni, tali patti sono stati considerati nulli per “illiceità della causa”, con il timore che potessero incentivare la fine del matrimonio.
Tuttavia, la Corte ha sottolineato come il legislatore abbia progressivamente riconosciuto maggiore autonomia ai coniugi anche nella fase di crisi, permettendo loro di definire consensualmente le condizioni della separazione (art. 4 L. 898/1970; DL 132/2014, convertito in L. 162/2014).
Pur ribadendo che gli accordi che anticipano le condizioni del divorzio – in particolare sull’assegno divorzile – restano nulli, la Cassazione ha chiarito che sono invece validi gli accordi che risolvono controversie patrimoniali sorte tra i coniugi, purché l’accordo oggetto di causa abbia “la funzione di porre fine ad alcune controversie di natura patrimoniale insorte tra i coniugi, senza alcun riferimento, esplicito o implicito, al futuro assetto dei rapporti economici tra i coniugi conseguenti all’eventuale pronuncia di divorzio” (Cass. n.8109/2000).