Caso: nel 2020 ad una donna, in qualità di erede, vengono notificate 43 multe prese tra il 2017 e il 2018 con l’auto ancora intestata al marito defunto.
L’importo è consistente, poco meno di cinquemila euro, e la signora si rivolge al suo avvocato di fiducia per avere chiarimenti.
Dall’analisi delle 43 multe emerge che tutte sono state notificate con estremo ritardo rispetto al termine legislativamente prescritto.
Ed infatti come espressamente previsto dall’art. 205 C.d.S. il termine per provvedere alla notifica del verbale elevato in assenza del trasgressore è di 90 (novanta) giorni e, sempre come prevede la prefata norma, che decorrono “comunque dalla data in cui la pubblica amministrazione è posta in grado di provvedere alla loro identificazione”
Ed è proprio questo il fulcro della questione: la Polizia Municipale per tentare di rientrare nei termini aveva indicato una data “utile” giustificandosi che solo da quella data aveva capito chi era il responsabile e in questo modo era rientrata in gioco per la notifica dei verbali.
L’avvocato della signora faceva notare al Giudice che trattandosi di multe prese fra il 2017 e il 2018, pure se i Vigili andavano a piedi andata e ritorno al PRA di Fuorigrotta non avrebbe potuto metterci 2/ 3 anni al posto dei 90 giorni previsti.
Quindi il quesito che si poneva al Giudice era sostanzialmente questo: la P.A. deve sottostare ai termini di Legge per la notifica di un verbale o ha un potere discrezionale che le permette di derogare?
A questo quesito ha dato una risposta la sentenza del Giudice di Pace di Napoli n. 16522/22 depositata il 09/05/2022 che ha statuito: “il termine per la rinotifica dei verbali di contravvenzione non può decorrere arbitrariamente dall’accertamento della nuova identità del proprietario e del suo indirizzo, senza indicare un termine entro il quale la P.A. deve effettuare tali accertamenti, ma tale termine decorre dalla data della mancata prima notifica, considerando che per una P.A. dovrebbe essere estremamente agevole nei 90 giorni successivi a tale data indentificare gli estremi del nuovo proprietario.
Direte voi: giustizia è fatta: la Legge è uguale per tutti !
Quasi.
Infatti, pur annullando tutte le 43 multe perché palesemente “fuorilegge”, il Giudice di Pace ha compensato le spese di giudizio, che, per non i non addetti, vuol dire che sarà la signora a dover pagare il suo Principe del Foro, pur avendo ragione.
E qual è la motivazione per giustificare questa compensazione?
Scrive il Giudice: “il comportamento del tutto antigiuridico del conducente del veicolo che nel corso di circa un anno ha commesso 43 infrazioni, dimostrando una indifferenza totale rispetto alle previsione normative”
Quindi, per il Giudice le multe sono nulle perché tardivamente notificate, ma comunque poiché comunque uno degli eredi le ha prese, un altro degli eredi deve pagarne le conseguenze.
Ah perché dimenticavo di specificare che alla fine le 43 multe erano stato notificate soltanto ad uno degli eredi “a piacere“, che non aveva neanche la patente.
E vabbè, questa storia almeno un punto fermo lo ha esso: la P.A. non può considerarsi al di sopra della Legge.
Il resto sarà oggetto del giudizio di appello.
A proposito, ma avete capito chi è il Principe del Foro???