Cosa succede se un professore ha una relazione con un’alunna, diciasettenne e consenziente?
Ecco una notizia che sta rimbalzando nelle ultime ore su tutti i quotidiani.
I FATTI
Un professore, all’epoca in servizio presso una scuola superiore della Lombardia, ad ottobre 2016 inizia una relazione di amorosi sensi con un’alunna di 17 anni e che durante l’anno scolastico diventa maggiorenne.
La relazione si interrompe a marzo 2017.
Il docente viene denunciato e inizia il processo.
Tre gradi di Giudizio hanno deciso che il comportamento del docente non è penalmente rilevante, né poteva esserlo altrimenti, visto che la ragazza, oltre che consenziente, aveva già compiuto già i 16, che è l’età minima per la configurazione del reato.
Ma il MIUR, con provvedimento del 14 maggio 2018, destituisce il docente dal servizio, seppur consapevole che la sua condotta non viola le norme del diritto penale.
Il docente non ci sta e impugna il provvedimento affermando che la madre della studentessa era a conoscenza di questa relazione, che era nata proprio per iniziativa della ragazza e della quale vi era il pieno consenso fra le parti.
Inoltre, secondo il prof., tutta la storia si era sempre svolta al di fuori della scuola e senza ricadute in ambito scolastico.
Seguono altri tre gradi di giudizio con la conferma, nelle motivazioni, che “il disvalore delle condotte emergeva in tutta la sua gravità considerando, da un lato, il ruolo di responsabilità e la funzione educativa assegnati al docente e, dall’altro, il fatto che gli studenti a lui affidati attraversavano un’età obiettivamente critica sotto il profilo dello sviluppo della personalità e delle modalità di interazione sociale”.
L’esito, di conseguenza, è scontato: conferma del provvedimento del MIUR: il docente non potrà più insegnare, in più viene applicata la sanzione accessoria del divieto di lavorare in qualsiasi altra posizione del pubblico impiego.
La motivazione? La relazione con la studentessa è “una grave violazione dei doveri inerenti alla funzione educativa”.
Per i giudici della Cassazione, infatti, “instaurare una relazione sentimentale e sessuale con un’alunna, tanto più se minorenne, significava venir meno in modo radicale ai doveri e alle responsabilità insiti nel ruolo e disvelava la totale incapacità di discernere la sfera professionale da quella personale e la sfera etica da quella sentimentale, giungendo il docente a uniformarsi nei comportamenti a un coetaneo dei propri allievi”.
La sentenza della Cassazione è del 20 ottobre.
Il giorno successivo viene formato il nuovo governo ed il Ministero dell’Istruzione cambia nome e diventa anche Ministero del Merito.
Coincidenza?