
Il MEF, con decreto del 10 dicembre 2024, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 16/12/2024, ha aggiornato il tasso di interesse legale con decorrenza 1° gennaio 2025, tagliandolo di mezzo punto, portandolo al 2%.
Ma come si calcola tasso di interesse legale?
Ai sensi dell’ articolo 1284, primo comma, del codice civile, il valore del tasso di interesse legale si stabilisce sulla base del rendimento medio lordo dei titoli di Stato di durata non superiore ai 12 mesi e tenendo conto del livello di inflazione, che, come si sa, è in costante discesa.
Quindi dopo il massimo fatto registrare nel 2023 con il 5%, per il secondo anno di seguito abbiamo avuto un ribasso, passando per un 2,5% del 2024 e arrivando nel 2025, come detto, al 2%.
Ecco il tasso di interesse legale degli ultimi anni:
- nel 2024 pari al 2,5%
- nel 2023 pari al 5%
- nel 2022 pari al 1,25%
- nel 2021 pari allo 0,01%
- nel 2020 pari allo 0,05%
- nel 2019 pari allo 0,8%
- nel 2018 pari allo 0,3%
- nel 2017 pari allo 0,1%;
- nel 2016 pari allo 0,2%;
- nel 2015 pari allo 0,5%;
- nel 2014 pari all’1%;
- negli anni 2013 e 2012, pari al 2,5 per cento
La variazione ha risvolti di varia natura, anche di carattere fiscale, ad esempio in fase di determinazione delle somme da versare quando si fa ravvedimento operoso.
Per chi abbia voglia di approfondire, questo è il testo integrale del decreto.
IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLA FINANZE
Visto l’art. 2, comma 185, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che, nel fissare al 5 per cento il saggio degli interessi legali di cui all’art. 1284, primo comma, del codice civile, prevede che il Ministro dell’economia e delle finanze puo’ modificare detta misura sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell’anno;
Visto il proprio decreto 29 novembre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 dicembre 2023, n. 288, con il quale la misura del saggio degli interessi legali e’ stata fissata al 2,50 per cento in ragione d’anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2024;
Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, concernente il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;
Tenuto conto del rendimento medio annuo lordo dei predetti titoli di Stato e del tasso d’inflazione annuo registrato; Ravvisata l’esigenza, sussistendone i presupposti, di modificare l’attuale saggio degli interessi;
Decreta:
Art. 1
La misura del saggio degli interessi legali di cui all’art. 1284 del codice civile e’ fissata al 2 per cento in ragione d’anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2025.
Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 10 dicembre 2024
Il Ministro: Giorgetti