

Le ore buca o di spacco andrebbero retribuite: i docenti hanno appena ripreso le attività didattiche e si ritrovano subito alle prese con annose questioni irrisolte.
Facciamo un passo indietro e partiamo specificando cosa si intende per ore buca, nel gergo della scuola
Si tratta di quelle ore di lezione, inserite tra altre due, in cui il docente non risulterebbe in servizio ma libero da ogni attività.
Le criticità nascono dall’elaborazione dell’orario scolastico delle lezioni, che passa attraverso diverse stesure provvisorie per arrivare alla formazione di quello che viene detto definitivo.
Che, però, definitivo non lo è mai, atteso che può essere variato in ogni momento dell’anno scolastico, trattandosi di un ordine di servizio a firma del dirigente scolastico.
Orario di lavoro docenti: fonte normativa
La fonte normativa dell’orario dei docenti risiede in due diversi c.c.n.l. della scuola che si integrano ed ampliano:
L’articolo 28 c.c.n.l. 2006-2009, al comma 5, così recita:
Nell’ambito del calendario scolastico delle lezioni definito a livello regionale, l’attività di insegnamento si svolge in 25 ore settimanali nella scuola dell’infanzia, in 22 ore settimanali nella scuola elementare e in 18 ore settimanali nelle scuole e istituti d’istruzione secondaria ed artistica, distribuite in non meno di cinque giornate settimanali.
L’articolo 28 c.c.n.l. 2016-2018, al comma 1, così recita:
Fermo restando l’articolo 28 del CCNL 29/11/2007, l’orario di cui al comma 5 di tale articolo può anche essere parzialmente o integralmente destinato allo svolgimento di attività per il potenziamento dell’offerta formativa di cui al comma 3 o quelle organizzative di cui al comma 4, dopo aver assicurato la piena ed integrale copertura dell’orario di insegnamento previsto dagli ordinamenti scolastici e nel limite dell’organico di cui all’art. 1, comma 201, della legge n. 107/2015. Le eventuali ore non programmate nel PTOF dei docenti della scuola primaria e secondaria sono destinate alle supplenze sino a dieci giorni.
Vincoli nella formazione dell’orario scolastico

Ovviamente la formazione dell’orario scolastico presenta diverse difficoltà/vincoli da ricollegarsi alla struttura dell’organico e della scuola (part-time, docenti su più scuole, docenti che devono utilizzare aree comuni come laboratori e palestre , ecc.).
Altri vincoli sono rappresentati dalle necessità didattiche (alcune materie devono avere la possibilità di almeno due ore consecutive per poter svolgere le prove scritte, la necessità di collocarle nelle prime ore della giornata scolastica per motivi di rendimento degli alunni, ecc.)
Orario definitivo e ore buca
Con la firma del dirigente scolastico, la bozza di orario scolastico diviene giuridicamente ordine di servizio: in quanto tale deve essere rispettato da tutti i docenti, a pena di procedimenti disciplinari.
Inevitabilmente, tutti i docenti vedranno la presenza, nell’orario personale, di almeno due ore cosiddette buca.
Spesso le ore buca, definite anche di spacco, sono di più!!
L’articolo 2107 del codice civile rubricato -orario di lavoro- così recita:
La durata giornaliera e settimanale della prestazione di lavoro non puo’ superare i limiti stabiliti dalle leggi speciali o dalle norme corporative
Da ciò consegue che ogni ora di lavoro prestata, oltre quelle stabilite da contratto, se non rientra nelle 40 ore funzionali, è eccedente e, pertanto, deve essere retribuita (trattasi di straordinario).
La Direttiva 1993/104/CE, articolo 1, ha da tempo inteso e definito la prestazione lavorativa da intendersi quale:
qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell’esercizio della sua attività o delle sue funzioni.
Così facendo, la prestazione lavorativa è stata definitivamente svincolata dal concetto di effettiva prestazione lavorativa.
In tal senso anche il D.Lgs. n. 66/2003 denominato: attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro.
Conclusioni
Deve considerarsi che l’ora buca, solitamente, ha una durata di non più di 50 o 60 minuti.
Ne consegue che, l’esiguità di detto tempo, non permette al docente di impiegarlo per attività di tipo personale: di fatto costringendolo a rimanere presso i locali della scuola e, spesso, continuando ad attendere ad attività ulteriori rispetto a quelle di presenza in classe.
Due sono le possibili conclusioni:
- si tratta di ora di servizio e, pertanto, deve essere retribuita;
- non si tratta di orario di servizio, con diverse implicazioni in ordine alla sicurezza sui luoghi di lavoro, la vigilanza dei locali scolastici e i possibili procedimenti disciplinari.
Primo caso: ora buca = ora di servizio
Questa casistica è la più semplice ma anche difficilmente riscontrabile in concreto!
Secondo caso: ora buca ≠ ora di servizio
Questo è il caso che si presenta solitamente.
Quali saranno le conseguenze in tale ipotesi.
Il docente non può permanere nei locali scolastici perché non autorizzato dal relativo ordine di servizio (orario scolastico).
Se permane nei locali scolastici, in caso di infortunio, potrebbe non vederselo riconosciuto e, addirittura, incorrere in un procedimento disciplinare, per mancata consegna.
Il docente alla fine del servizio deve lasciare i locali scolastici, se non impegnato in altre attività didattiche o funzionali.
Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dell’istituto (R.S.P.P.) e il dirigente scolastico potrebbero assumere responsabilità risarcitorie civili e penali, almeno in ordine alla culpa in vigilando per non aver controllato, verificato ed impedito la presenza di personale non autorizzato nei locali scolastici.
Ulteriori informazioni sono acquisibili sul sito del M.I.U.R. (Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca)
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