Un affezionata lettrice mi segnala una problematica poco conosciuta, fino a quando non arrivano le “multe”.
Spesso, infatti, succede che le persone prenotino una visita medica oppure un’altra prestazione sanitaria e non vi si presentino, senza però disdirla. Questo comportamento appesantisce il servizio sanitario e crea disagi per altri pazienti: disdire la prenotazione in tempo utile innanzitutto è un dovere civico perché significa liberare il posto a favore di chi è in attesa.
Ma è anche un dovere giuridico, perché l’utente è tenuto a disdire l’appuntamento nei tempi e nei modi definiti, pena l’applicazione di una sanzione pecuniaria.
La regione Campania ha disciplinato la “gestione delle disdette” nel DISCIPLINARE DI ORGANIZZAZIONE CUP UNICO REGIONALE – INTERVENTI DI SANITÀ DIGITALE RIVOLTI AI CITTADINI DELLA REGIONE CAMPANIA – DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 123 DEL 2 APRILE 2019, bozza di maggio 2020. Nel documento si legge chiaramente che:
- l’utente qualora decida di non presentarsi all’appuntamento ha altresì il dovere di darne comunicazione.
- la richiesta di disdetta deve avvenire almeno, e non oltre, due giorni (48 ore) prima della data stabilita per l’esecuzione della visita o della prestazione.
- Nel caso in cui l’utente non si presenti e non abbia effettuato la disdetta, potranno essere applicate le sanzioni pecuniarie previste dalla normativa vigente, pari al pagamento della quota ticket dovuta.
- Al momento della prenotazione il cittadino è informato dell’obbligo di disdire la prenotazione nel caso in cui non intenda più usufruirne e, a tal fine, il cittadino potrà utilizzare lo stesso canale usato per la prenotazione:
❖ recandosi in uno qualsiasi degli sportelli CUP e consegnare il foglio della prenotazione (ogni postazione CUP dovrà garantire l’accesso preferenziale ai cittadini che intendono disdire una prenotazione);
❖ chiamando il numero telefonico indicato su ogni foglio di prenotazione;
❖ utilizzando il portale web o l’APP per smartphone.
La disdetta è condizione essenziale per richiedere il rimborso del ticket eventualmente pagato per le prestazioni non effettuate.
Ma la sanzione amministrative scatta anche per i referti, che devono essere ritirati entro 90 giorni dalla data di effettuazione della prestazione. Se il referto non viene ritirato ai sensi dell’art. 4 comma 18 della legge n. 412/91, modificato con Legge n. 296 del 27/12/06 art. l comma 796 lettera R, verrà addebitato all’utente l’intero costo della prestazione, anche quando essa sia esente da ticket.
Quindi, per restare in tema, “prevenire è meglio che pagare”