
Con la riforma Cartabia dal 1° marzo cambiano anche le regole e i tempi per i procedimenti di separazione e divorzio, che potranno essere svolti con un rito unico.
Ovviamente per accelerare i tempi c’è bisogno che l’avvocato prepari con gran cura il ricorso introduttivo, che dovrà contenere una compiuta spiegazione dei fatti e l’allegazione di tutti i mezzi di prova e anche tutta la situazione reale patrimoniale ed economica, compreso beni mobili registrati, quote societarie ed estratti conto, oltre le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni
E non solo.
Insieme al ricorso l’avvocato dovrà presentare un circostanziato piano genitoriale, che riporti tutte le frenetiche attività quotidiane dei figli, le attività scolastiche, sportive, associazionistiche, le frequentazioni abitudinali di parenti ed amici e perfino il programma per le vacanze.
Proprio la compiutezza della posizione processuale del ricorrente potrà permettere al Giudice , già alla prima udienza di comparizione, di definire immediatamente la causa, qualora ravvisi tutte le condizioni o comunque di decidere con compiutezza in ordine ai provvedimenti temporanei e urgenti da adottare, compresi l’affidamento e il diritto di visita.
Pertanto diremo addio all’udienza Presidenziale nel quale si adottavano i provvedimenti provvisori e si demandava la causa al Giudice Istruttore. Ora il Presidente nominerà immediatamente un giudice Relatore (un po’ come in Corte di Appello) che si occuperà di tutte le questioni.
Vediamo la tempistica.
Entro 3 giorni dal deposito del ricorso il Tribunale fissa il decreto di comparizione delle parti personalmente (“di persona“aggiungerebbe Catarella) da fissarsi entro 90 giorni dal deposito.
Il ricorrente dovrà notificare il decreto di comparizione almeno 60 giorni prima dell’udienza ed il coniuge convenuto in giudizio dovrà costituirsi entro 30 giorni dall’udienza.
Prima dell’udienza – e questa à la grande novità della riforma Cartabia, anche in altri settori, le parti potranno precisare le proprie posizione e richieste istruttorie.
Alla prima udienza rien ne va plus, almeno per i cosiddetti diritti disponibili mentre durante la causa, qualora dovessero mutare le condizioni iniziali è sempre possibile proporre nuove domande e nuovi mezzi di prova.
Alla prima udienza ci sarà come sempre il tentativo di conciliazione, ma le parti – e questa la novità – potranno sottrarsi a questa farsa chiedendo di sostituire l’udienza con il deposito di note scritte dichiarando di non volersi riconciliare.
Se invece le parti sono presenti e dichiarano in udienza di non volersi conciliare, il Giudice Istruttore adotta i provvedimenti temporanei e urgenti nell’interesse delle parti, nei limiti della domanda e nell’interesse dei figli. Nel contempo predispone il calendario delle udienze per l’espletamento dei mezzi istruttori.
Se la causa non è matura per la decisione già in prima udienza, i mezzi istruttori devono essere assunti entro i successivi 90 giorni, dopodiché la causa sarà rimessa per la decisione con l’assegnazione di ulteriori termini (60 giorni prima per il deposito delle note scritte, 30 giorni prima per le comparse conclusionali e 15 giorni prima per le note di repliche).
Per il divorzio occorrerà:
- il passaggio in giudicato della sentenza parziale di separazione
- la non interruzione della non convivenza
Il Giudice potrà anche sanzionare il genitore che accetta il piano genitoriale ma poi non rispetta, così come potrà essere condannare al risarcimento dei danni il coniuge che fa una ricostruzione infedele della propria situazione patrimoniale.
I minori potranno essere ascoltati, direttamente dal Giudice oppure da un suo consulente, a partire dai 12 anni o anche meno se si ravvisa una loro capacità di discernimento.
A partire dai 14 anni i minori possono chiedere la nomina di un curatore speciale che li rappresenti e tuteli.
La durata prevedibile della procedura per sciogliere “due cuori e una capanna” è fissata dai 3 ai 8 mesi se ti trovi nel paese di Fantasilandia.