
[dropcap]D[/dropcap]opo tante questioni e dubbi sulla necessità per gli avvocati della Posta Elettronica Certificata (PEC), l’ordinanza della Corte di Cassazione del 24 gennaio – 18 marzo 2013, n. 6752 chiarisce inequivocabilmente quale sia l’attuale rilevanza giuridica della PEC nell’ambito del processo civile riconoscendo ormai la piena operatività dello strumento telematico.
La Suprema Corte, infatti, rinvia a nuovo ruolo il processo poiché la ricorrente, avendo indicato, come previsto dalla legge, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, il relativo decreto di fissazione dell’udienza con la relazione del giudice relatore doveva essere notificato a mezzo PEC (art. 366, 2° comma c.p.c.), così come previsto dalla legge 12 novembre 2011, n. 183, che ha modificato la legge n. 53/1994 introducendo espressamente la PEC quale strumento utile per le notifiche degli avvocati autorizzati.
Inoltre già il Decreto Ministeriale n. 44 del 2011 aveva già disciplinato in maniera più approfondita l’invio delle comunicazioni e delle notifiche in via telematica dagli uffici giudiziari agli avvocati ed agli ausiliari del giudice nel processo civile. Principalmente, la disposizione, di cui all’art. 4 di tale decreto, prevede “l’adozione di un servizio di posta elettronica certificata da parte del Ministero della Giustizia in quanto ai sensi di quanto disposto dalla legge 24/2010 nel processo civile e nel processo penale, tutte le comunicazioni e notificazioni per via telematica devono effettuarsi, mediante posta elettronica certificata”.
La disposizione, ancora, è stata recentemente rinnovata dal Decreto Legge 179/2012 (il c.d. Decreto Crescitalia 2.0) dove all’art. 16 viene sancito che “…nei procedimenti civili le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria sono effettuate esclusivamente per via telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, secondo la normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici”.
Massimiliano Notaro