
In questo periodo si è parlato molto di prescrizione nel campo penale, con l’avversata riforma Bonafede.
Ma forse non tutti sanno che esiste anche una prescrizione nel campo civile, che può favorire il cittadino nella vita di tutti i giorni, senza necessariamente passare per le patrie galere.
La legge di bilancio del 2018, infatti, ha introdotto – con specifico riferimento alle società operanti nel settore dell’energia elettrica e del gas e servizi idrici – all’articolo 1 commi 4-10, nuove Disposizioni a tutela dei consumatori in materia di fatturazione a conguaglio per l’erogazione di energia elettrica, gas e servizi idrici.
In particolare, è stata introdotta una nuova disciplina in materia di prescrizione. All’art. 1 comma 4 viene infatti stabilita una riduzione – da cinque a due anni – del termine di prescrizione. Più precisamente “nei contratti di fornitura di energia elettrica e gas, il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni, sia nei rapporti tra gli utenti domestici o le microimprese (…) o i professionisti, (…) e il venditore, sia nei rapporti tra il distributore e il venditore, sia in quelli con l’operatore del trasporto e con gli altri soggetti della filiera (…)” e continua prevedendo la possibilità di sospendere i pagamenti al venditore “in caso di emissione di fatture a debito nei riguardi dell’utente per conguagli riferiti a periodi maggiori di due anni” .
Però, si sa, il legalese è scritto apposta per non essere comprensibile a tutti nello stesso modo e per rendere le cose più difficili la prevista prescrizione biennale non è scatta contemporaneamente per tutti i servizi.
Questo articolo ha lo scopo di riepilogare in modo chiaro (si spera) i termini della questione:

PER LE BOLLETTE CON CADENZA REGOLARE (mensile/bimestrale):
- bollette del TELEFONO: si prescrivono ancora in cinque anni (chissà poi perchè…) . Il termine decorre dalla mensilità dalla data di scadenza della bolletta;
- bollette dell’ENERGIA ELETTRICA: la prescrizione è di due anni e tale nuovo termine è partito dal 2 marzo 2018. Ciò significa che tutte le fatture anteriori a tale data continuano a prescriversi dopo cinque anni (quindi, ad esempio, una bolletta di gennaio 2018 si prescrive dopo il gennaio 2023); invece le fatture posteriori al 2 marzo 2018 si prescrivono dopo due anni;
- bollette del GAS: la prescrizione è di due anni, ma in questo caso il nuovo termine è scattato dal 2 gennaio 2019. Con la conseguenza che le bollette scadute prima di tale termine continuano a prescriversi dopo cinque anni;
- bollette dell’ACQUA: la prescrizione è di due anni ed il termine è partito dal 2 gennaio 2020; anche in questo caso le bollette precedenti a tale data si prescrivono secondo il solito termine quinquennale .
PER I CONGUAGLI
- conguaglio luce: si prescrive in due anni se successivo al 2 marzo 2018;
- conguaglio gas: si prescrive in due anni se successivo al 2 gennaio 2019;
- conguaglio acqua: si prescrive in due anni se successivo al 2 gennaio 2020.
Nel computo dei termini bisogna ricordarsi che il calcolo parte dal giorno successivo alla data di scadenza della bolletta ed il giorno finale si considera nel calcolo. Se il termine di prescrizione scade in un giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.
E – sempre per rendere le cose complicate – bisogna fare attenzione al paradosso dei paradossi: nel 2022 potremo cestinare una bolletta dell’acqua del 2020, ma dovremo conservarci quella dell’anno precedente che si prescriverà nel 2024.
Dura lex sed lex