
Il diritto alle ferie dei lavoratori è previsto dall’articolo 36 della Costituzione italiana, dall’articolo 2109 del codice civile e dall’articolo 10, co. 1 del D.Lgs. n. 66/2003 .
Queste norme ne delineano i confini, in mancanza di specifiche previsioni nei contratti collettivi di lavoro.
L’articolo 10 citato stabilisce:
“1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 2109 del codice civile, il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. Tale periodo, …”
Con il Jobs Act del 2015 è stata prevista la possibilità di donazione da parte di un lavoratore dei riposi e delle ferie maturate ad un altro lavoratore in difficoltà.
Ma entriamo nel dettaglio.
L’articolo 24 del D.Lgs. 151/2015 ( c.d. “Decreto attuativo del Jobs Act”) prevede la cessione delle proprie ferie e così recita:
Art. 24 Cessione dei riposi e delle ferie1. Fermi restando i diritti di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, i lavoratori possono cedere a titolo gratuito i riposi e le ferie da loro maturati ai lavoratori dipendenti dallo stesso datore di lavoro, al fine di consentire a questi ultimi di assistere i figli minori che per le particolari condizioni di salute necessitano di cure costanti, nella misura, alle condizioni e secondo le modalita’ stabilite dai contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente piu’ rappresentative sul piano nazionale applicabili al rapporto di lavoro.

Condizioni per la cessione delle ferie
Le condizioni per la cessione sono le seguenti:
- gratuità (le ferie devono essere donate senza alcuna forma di corrispettivo o contropartita);
- finalità di assistenza dei figli minori che, per le particolari condizioni di salute, necessitano di cure costanti;
- nella misura e secondo le modalità stabilite dai contratti collettivi nazionali di lavoro;
- la cessione non può derogare alla irrinunciabilità delle ferie (relativamente ai limiti minimi di fruizione stabiliti per legge e cioè le quattro settimane).
Considerazioni finali
L’istituto della donazione delle ferie ancora non ha avuto la sua massima diffusione, per la tutela dei lavoratori in forte difficoltà per la necessità di assistenza ai propri figli che necessitano di cure continuative.
La previsione delle ferie c.d. “solidali” è presente sostanzialmente nel settore privato .
La possibilità di cessione vale solo per i contratti collettivi nazionali di lavoro che prevedono ferie in misura superiore ai limiti minimi di legge.
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