A chi non capita di ricevere in continuazione fax pubblicitari che “intasano” la linea e fanno sprecare tanta carta?…Finalmente il Tribunale di Brescia, Sezione Prima Civile, con la sentenza 4 marzo 2013 ha ripreso tale tematica, già abbondantemente trattata riguardo al fenomeno sempre più frequente dell’uso illegittimo della posta elettronica (cd. spamming), entrambi rientranti nell’ambito di applicazione dell’art. 130 del Codice per la protezione dei dati personali. Nel caso trattato, infatti, l’attrice Caia chiede la condanna della società di telefonia Sempronio S.p.A. al risarcimento del danno patrimoniale e morale in conseguenza dell’illecito trattamento dei propri dati personali poichè, nonostante l’espressa richiesta di cessazione fatta da stessa alla società, la stessa ha continuato ad inviare materiale pubblicitario al numero di fax del suo studio professionale. Come giustamente sostenuto dal Tribunale, l’art. 130 del codice per la protezione dei dati personali sostiene che “l’uso di sistemi automatizzati di chiamata o di comunicazione di chiamata senza l’intervento di un operatore per l’invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale è ammesso con il consenso del contraente o utente che tra l’altro può sempre revocare tale consenso”. Nel caso trattato, inoltre, vi è anche la raccomandata, inviata da Caia alla società, con cui la diffidava dall’invio di materiale pubblicitario a mezzo fax. Pertanto il Tribunale rigetta la difesa della società Sempronio S.p.A., condannando la stessa al risarcimento, sia del danno patrimoniale che di quello morale (ai sensi dell’art. 15 del Codice privacy e dell’art. 1226 c.c.) visto che la stessa ha continuato ad inviare fax allo studio dell’attrice sia dopo aver ricevuto la raccomandata, sia in corso di causa.
Carlo Angelino