
É l’ASMEL, l’associazione nazionale per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti locali, attraverso il suo Presidente Francesco Pinto, a dare voce in una lettera indirizzata ai prefetti al malcontento dei piccoli Comuni (l’associazione riunisce quasi duemila comuni italiani). Dal 1° gennaio 2015 è entrata in vigore una disposizione normativa che impone in capo ai Comuni con meno di 5 mila abitanti (3 mila per quelli delle Comunità montane) l’obbligo di esercizio in forma associata di tutte le funzioni fondamentali. La norma o meglio le norme vengono alla luce con la legge n. 135 del 2012 e vanno a modificare il testo del D.L. n. 78/2010 (convertito con modificazioni nelle legge n. 122 del 2010) il noto decreto Brunetta, e le troviamo precisamente all’art. 14 della L. n. 122/2010, rubricato “Patto di stabilità interno ed altre disposizioni sugli enti territoriali” nei commi da 25 a 31. Sono norme “dirette ad assicurare il coordinamento della finanza pubblica e il contenimento delle spese per l’esercizio delle funzioni fondamentali dei comuni”.
Andiamo a vedere quali sono le funzioni fondamentali: si va dall’organizzazione generale alla gestione finanziaria e contabile, dal trasporto comunale a tutti i servizi pubblici di interesse generale, dal catasto, con l’eccezione delle funzioni mantenute allo Stato, ma vi rientrano anche la pianificazione urbanistica e l’edilizia nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale. Ancora vi sono la protezione civile, la raccolta l’avvio e lo smaltimento di rifiuti e la riscossione di relativi tributi. Includono anche i servizi sociali e le relative prestazioni da erogare ai cittadini. Vi sono la gestione dei servizi scolastici e l’edilizia scolastica, la polizia municipale e la polizia amministrativa locale. Vengono escluse dal novero la tenuta dei registri civili, l’anagrafe e i servizi elettorali. Il 12 gennaio il Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali – ha emanato una circolare per sollecitare i prefetti ad intervenire. Di fatti, una volta scaduto il termine, interviene il potere sostitutivo del governo ai sensi dell’art. 120 della Costituzione, previo intervento del Prefetto che, decorsi i termini, assegna ai Comuni inadempienti un termine perentorio entro il quale provvedere (comma 31 quater).
I Comuni debbono, in definitiva, alla luce della normativa entrata in vigore dal 2015 associarsi tra di loro per garantire le funzioni sopra esplicitate e in più a queste forme associative impone un limite demografico minimo di 10 mila abitanti e 3 mila, se i comuni appartengono o sono appartenuti a comunità montane. Le unioni, in questo caso, devono essere formate da almeno tre comuni. E’ compito della Regione, invece, individuare eventuali deroghe in presenza di particolari condizioni territoriali o un diverso limite demografico. Il limite non si applica alle unioni di comuni già costituite (Comma 31)
L’ASMEL contesta nella lettera ai prefetti due cose sostanzialmente: il potere sostitutivo a norma dell’art. 120 della Costituzione che dispone che “il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni, ovvero in caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o delle norme comunitarie oppure di pericolo grave per l’incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell’unità giuridica o dell’unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. Il potere sostitutivo è esercitato in questa fattispecie allo scopo di garantire l’unità economica dello Stato ma è questo punto ad essere messo in discussione, perchè in realtà la norma penalizza proprio quelle realtà più piccole e spesso anche più virtuose. I dati Istat confermano che la spesa annua pro capite dei piccoli comuni si attesta sui 852 euro, contro i 910 della media nazionale, e i 1256 dei grandi comuni. La gestione più virtuosa dei piccoli comuni e il contenimento dei costi sono motivati, tra l’altro, da un più facile ed agevole controllo sociale laddove nei grandi Comuni diventa irrealizzabile. Basti pensare, per citarne uno, ai cassonetti di abiti usati e raccolti dal Comune di Roma che invece di essere ceduti ai più bisognosi sono stati invece fatti oggetto di mercimonio dalla cricca di turno che ci ha lucrato barbaramente e nessuno vedeva o sapeva. Inoltre, la norma contrasta apertamente con il dettato costituzionale e precisamente gli articoli 5 e 114 in quanto va a ledere il principio di autonomia dei comuni stessi che perciò sono dotati di uno statuto, hanno poteri e svolgono funzioni. Solo fino a ieri erano, per la Legge, i Consigli Comunali a dover deliberare sulla gestione dei servizi in forme associative e oggi impone dall’alto una riforma così radicale.
Oltre a ciò non bisogna sottovalutare gli effetti che porterà il perseguimento di questi obiettivi di risparmio sulla tasca dei contribuenti. Questa norma infatti, secondo l’ASMEL, contrasta anche con il principio di ragionevolezza. “In altri termini ed in altra fase storica – ricorda Pinto – ci aveva provato il regime fascista a portare avanti una simile operazione, imponendo l’accorpamento di migliaia di comuni che, puntualmente, dopo la liberazione vollero riappropriarsi della propria identità”. Quello che propone, d’altra parte, l’Associazione è una soluzione ben differente che soprattutto salvaguarda l’autonomia dei Comuni e lascia a questi ultimi la possibilità di decidere su quelle funzioni che debbono essere esercitate in forma associata anche a livello intercomunale e ci sono diversi esempi positivi in questa direzione.
Dunque è già battaglia sul tema e proseguirà molto probabilmente davanti alla Corte Costituzionale. Ai Comuni, secondo l’ASMEL, infatti, non resta che accettare il provvedimento di Commissariamento e impugnarlo davanti al Giudice amministrativo che ha la possibilità di sollevare la questione davanti alla Corte Costituzionale.