

Casa dolce casa. Il Fondo di garanzia prima casa riparte!
Sul sito della Consap S.p.A. https://www.consap.it/famiglia-e-giovani/fondo-di-garanzia-mutui-prima-casa è possibile reperire tutta la documentazione di riferimento per l’applicazione delle misure di sostegno previste.
Il Fondo di garanzia per la prima casa (Fondo prima casa è stato istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze ex articolo 1 comma 48 lett. c) della Legge 27 Dicembre 2013, n. 147
Con Decreto interministeriale 31 luglio 2014, pubblicato nella G.U.R.I n. 226 del 29 settembre 2014 sono state emanate le norme di attuazione dell’art. 1, comma 48, lett. c) della predetta legge n. 147/2013 ed è stata individuata Consap S.p.A. quale soggetto gestore del Fondo.
A fine 2018 il fondo non era stato rifinanziato e pertanto dal mese di febbraio 2019 era stato congelato.
Un vero peccato attesi i risultati positivi ottenuti in termini di mutui garantiti nel solo 2018. Per Consap S.p.A. nel solo anno passato sono stati garantiti oltre 100.000 mutui che per oltre il 58% dei casi sono stati erogati ad under 35 anni
Il Fondo, recentemente rifinanziato con il “Decreto Crescita” (art. 19, DL 30 aprile 2019 n. 34), prevede la concessione di garanzie a prima richiesta su mutui, dell’importo massimo di 250 mila euro, per l’acquisto ovvero per l’acquisto anche con interventi di ristrutturazione purché con accrescimento dell’efficienza energetica di unità immobiliari site sul territorio nazionale da adibire ad abitazione principale del mutuatario.
Ma entriamo nel merito del funzionamento di questa importante agevolazione a favore delle categorie più deboli.
MODALITA’
Per accedere ai finanziamenti, i richiedenti devono recarsi presso le filiali dei soggetti finanziatori (banche e intermediari finanziari) aderenti alla iniziativa e compilare il modello di domanda che sarà inoltrato telematicamente al Gestore (Consap S.p.A.) dal soggetto finanziatore.
SOGGETTI FINANZIATORI ADERENTI ALL’INIZIATIVA
Possono effettuare le operazioni di erogazione dei mutui garantiti dal Fondo le banche e gli intermediari finanziari che hanno aderito alla iniziativa con un apposito modulo -sottoscritto per adesione- il cui schema tipo è allegato al Protocollo d’Intesa sottoscritto tra Dipartimento e ABI. I soggetti finanziatori sono tenuti ad assicurare la piena operatività della propria adesione all’iniziativa del Fondo entro 30 giorni lavorativi dalla trasmissione del modulo.
L’elenco dei soggetti finanziatori e degli intermediari finanziari aderenti è reperibile al seguente link https://www.consap.it/media/29644/elenco-banche-e-intermediari-finanziari-aderenti-20190611pdf.pdf
CARATTERISTICHE DELL’IMMOBILE DA COMPRARE
L’immobile per il quale si chiede il finanziamento deve essere adibito ad abitazione principale, non deve rientrare nelle categorie catastali A1 (abitazioni signorili), A8 (ville) e A9 (castelli, palazzi) e non deve avere le caratteristiche di lusso indicate nel decreto del Ministero dei lavori pubblici in data 2 agosto 1969.
CARATTERISTICHE DEL FINANZIAMENTO
Sono ammissibili alla garanzia del Fondo i mutui ipotecari erogati per l’acquisto ovvero per l’acquisto anche con interventi di ristrutturazione purché con accrescimento dell’efficienza energetica di unità immobiliari ubicate sul territorio nazionale da adibire ad abitazione principale del mutuatario. È ammissibile anche l’acquisto con accollo da frazionamento.
L’ammontare del finanziamento non deve essere superiore a 250.000 euro.
Il tasso applicato e le condizioni del mutuo sono negoziabili con i finanziatori. Anche in caso di ammissione alla garanzia del Fondo, resta in facoltà dei soggetti finanziatori l’erogazione del mutuo. I finanziatori si impegnano a non chiedere ai mutuatari garanzie aggiuntive, non assicurative, queste ultime nei limiti consentiti dalla legislazione vigente, oltre all’ipoteca sull’immobile e alla garanzia fornita dallo Stato.
SOGGETTI PRIORITARI
In presenza di domanda pervenute nella stessa giornata è assegnata priorità ai mutui erogati a favore delle giovani coppie coniugate con o senza figli, ai nuclei familiari monogenitoriali con figli minori conviventi, ai conduttori di alloggi di proprietà degli istituti autonomi per le case popolari nonché ai giovani di età inferiore a 35 anni, titolari di un rapporto di lavoro atipico di cui all’art. 1 della legge 28.06.2012, n. 92.
Per i mutui ai quali è riconosciuta la priorità il tasso effettivo globale (TEG) non può essere superiore al tasso effettivo globale medio (TEGM) pubblicato trimestralmente dal Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108. In attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del D.M. che fissa i limiti massimi di tasso, per il 3° trimestre 2019, ai fini della usurarietà dei prestiti si riportano i valori validi per il 2° trimestre 2019 pari rispettivamente al 2,61% per i mutui a tasso fisso e il 2,33% per quelli a tasso variabile.
I richiedenti all’atto della presentazione della domanda non devono risultare proprietari di altri immobili ad uso abitativo ad eccezione di quelli acquisiti per successione a causa di morte, anche in comunione con altro successore, e che siano in uso a titolo gratuito a genitori o fratelli.
CARATTERISTICHE DELLA GARANZIA DEL FONDO
La Garanzia del Fondo è concessa nella misura del 50% della quota capitale, tempo per tempo in essere, nei limiti dei mutui concedibili per i quali il Gestore ha dato approvazione per l’ammissione al beneficio del Fondo. La Garanzia è a prima richiesta, diretta, esplicita, incondizionata ed irrevocabile ed è efficace a decorrere dalla data di erogazione del mutuo.
100 milioni di euro è l’importo stanziato per il rifinanziamento della misura per l’anno 2019.
In conclusione si tratta di una misura (garanzia statale) che rende facilitato l’accesso al credito ai soggetti più deboli o considerati più a rischio dal sistema del credito: si pensi ad esempio ai lavoratori a tempo determinato o a quelli a tempo determinato ma con orario di lavoro ridotto (part time).