
Facciamo il caso che arrivi la notifica di una multa stradale, oppure di un tributo ritenuto dall’Ufficio impositore non pagato.
Facciamo il caso che effettivamente questa richiesta sia legittima
Facciamo pure il caso che il contribuente decide di non pagarla.
Che succede?
Succede – come è giusta che accada, che l’Agente della Riscossione ( leggi Agenzia delle Entrate) inizia quella che tecnicamente si chiama fase esecutiva. Quindi passata la palla all’Agenzia delle Entrate – Riscossione, dopo il primo step, che è l’ iscrizione a ruolo della somma, ci sono varie possibilità da seguire, anche a secondo dell’importo da riscuotere: fermo amministrativo di un veicolo registrato al PRA, pignoramento delle somme, fino ad arrivare all’ ipoteca sulla casa, laddove ammessa.
Ora prendiamo in esame un altro caso
Facciamo il caso che arrivi la notifica di una multa, oppure di un tributo ritenuto dall’Ufficio impositore non pagato.
Facciamo il caso che effettivamente questa richiesta sia illegittima
Facciamo il caso che il contribuente decide fare causa per vedere tutelato il suo diritto
Facciamo anche il caso che il contribuente vinca la causa
Facciamo pure il caso che l’Agenzia delle Entrate decida di non rispettare la sentenza che l’ha vista soccombente.
Che succede?
NULLA, perché l’azione esecutiva è ammessa quando perde il contribuente, ma non è ammessa se a perdere è l’Agenzia delle Entrate.
Infatti – come scrive l’Agente di Riscossione quando si vede attivare procedere esecutive in suo danno – “alla luce della Riforma del Processo tributario (cfr. Decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156 e Circolare n. 38 del 2015), non è più configurabile il diritto della controparte vittoriosa alle spese conseguenti il precetto, non essendo tale rimedio esperibile per le sentenze emesse a decorrere dal 1 giugno 2016. Infatti, con la riforma degli articoli 68, 69 e 70 del D.L.vo 546/92, è stato previsto un rimedio processuale unico in caso di eventuale inadempienza dell’Ufficio nell’esecuzione delle sentenze, siano esse definitive o provvisorie, da individuarsi ai sensi dell’articolo 68, comma 2 e dell’articolo 69, comma 5, nel giudizio di ottemperanza a norma del successivo articolo 70”
E la cosa grave che formalmente è tutto corretto.
Ma dove è l’iniquità?
Che se è il contribuente a non pagare, dopo la sentenza che lo ha visto soccombente, può iniziare la fase esecutiva che permetterà al creditore di mettere le mani nel suo portafoglio.
Se è l’Agenzia delle Entrate a non pagare, dopo la sentenza che l’ ha vista soccombente, bisognerà iniziare un nuovo giudizio (quello di ottemperanza), alla fine del quale, ci sarà una nuova sentenza che si concluderà con un la nomina commissario ad acta, il quale avrà il compito di obbligare l’Agente di Riscossione a versare quanto dovuto al creditore.
E quanti contribuenti hanno la forza economica, la pazienza e la possibilità di aspettare tutto questo tempo?
Ma non basta.
Se è il contribuente a non pagare, si vedrà aumentare l’importo originario fra sanzioni e interessi, che, nel caso delle multe stradali si raddoppiano già dopo 60 giorni fino ad arrivare a proporzioni maggiori quando arriva nelle mani dell’Agente di Riscossione, che dovrà applicare il suo compenso per l’attività svolta.
E se l’Agenzia delle Entrate a non pagare? L’importo resterà sempre lo stesso, al limite maggiorato degli interessi legali, ma nessuna sanzione, nessun raddoppio, nulla di nulla.
Ma d’altronde nomen omen, se l’ Agenzia si chiama delle Entrate e non anche “delle Uscite” ci sarà un motivo.