[dropcap]T[/dropcap]utti i principali mezzi di informazione hanno riportato un comunicato stampa, pubblicato recentemente dalla Federazione Italiana Pubblici Esercizi, secondo cui il Garante della Privacy autorizzerebbe i pubblici esercizi (bar, pizzerie, negozi, ecc.) a fornire gratuitamente e liberamente l’accesso alla rete Wi-Fi ai propri clienti, senza pertanto dover necessariamente registrarne l’identità.
In realtà il Garante non ha espresso tale concetto ma, bensì, si è limitato ad esprimere solo un proprio parere in risposta ad una domanda pervenutagli, ribadendo inoltre che l’attuale quadro normativo non ha subito nessun cambiamento.
Resta pertanto in vigore la “legge Pisanu” con il Decreto Legislativo n. 144 del 2005, che, all’articolo 6, prevede degli obblighi di registrazione e di tenuta dei log di accesso e di navigazione a carico dei Providers. Restano, inoltre, immutate anche le norme del Codice della Privacy e le norme penali contenenti le disposizioni relative alla conservazione dei log, al fine di individuare e reprimere eventuali reati commessi sulla rete.
Pertanto, nel caso in cui l’esercente apra liberamente la propria connessione internet per i propri clienti senza effettuarne la registrazione, il titolare di tale utenza sarà responsabile degli eventuali reati che dovessero essere commessi a partire dalla sua connessione, a meno che non dimostri la sua completa estraneità.
Quindi, se da una parte il quadro normativo consigli all’esercente di adoperare sempre un meccanismo di autenticazione di coloro che usufruiscono del servizio Wi-Fi, dall’altra è possibile semplificare le modalità di distribuzione degli account. Ad esempio, è possibile usufruire di tale servizio non più mediante la copia del documento d’identità dell’utente ma semplicemente fornendo il proprio numero di cellulare.
Massimiliano Notaro