

Entriamo nello specifico della materia con riferimento ai docenti di scuola media secondaria e rispondiamo subito alla domanda: il docente deve accettare obbligatoriamente oppure può rifiutare la nomina a coordinatore di classe?
La risposta è semplice: no, il docente non è tenuto ad accettare la nomina, può rifiutarsi e, comunque, per l’efficacia della stessa, è necessario un atto recettizio (di accettazione dell’incarico).
Ma cerchiamo di capire quali sono le norme che regolano il consiglio di classe e gli organi/funzioni che lo compongono.
L’articolo 5, del D. Lgs. n. 297 del 16 aprile 1997 vigente si intitola: “Consiglio di intersezione, di interclasse e di classe”.
Al 1° comma recita: “ … e il consiglio di classe negli istituti di istruzione secondaria sono … composti dai docenti di ogni singola classe nella scuola secondaria. Fanno parte del consiglio di intersezione, di interclasse e del consiglio di classe anche i docenti di sostegno che ai sensi dell’articolo 315, comma 5, sono contitolari delle classi interessate”. Quindi, compongono il consiglio di classe tutti i docenti assegnati a quella classe.

All’interno del consiglio di classe troviamo le figure: presidente, coordinatore e segretario.
Per quanto riguarda il presidente del consiglio di classe, l’articolo 5 richiamato, al comma 8 stabilisce che :” I consigli di intersezione, di interclasse e di classe sono presieduti rispettivamente dal direttore didattico e dal preside oppure da un docente, membro del consiglio, loro delegato”.
Dalla lettura della legge, emergono due dati: il primo che può essere presidente del consiglio di classe un docente componente dello stesso; il secondo che lo stesso può essere a tale fine delegato e, pertanto, non può rifiutarsi.
Il segretario del consiglio di classe è anch’esso previsto, specificamente, al comma 5 dello stesso artico 5 su richiamato, dove recita : “Le funzioni di segretario del consiglio sono attribuite dal direttore didattico o dal preside a uno dei docenti membro del consiglio stesso”.
Anche questa è una funzione obbligatoria per il docente a ciò designato, compito al quale non può in alcun modo sottrarsi senza violare la legge (ovviamente salvi i casi di giustificato motivo oggettivo e degno di tutela di legge).

Veniamo al coordinatore di classe di cui nulla è detto, nello specifico, in termini di obbligatorietà.
Il coordinatore di classe è una funzione/incarico aggiuntivo e diverso da quelli obbligatori per il docente: riepilogati e previsti dagli articoli 28 e 29 del CCNL della scuola, come integrato di recente.
La domanda sorge spontanea: se non è una funzione obbligatoria, come deve essere regolata sul piano giuridico-amministrativo e, conseguentemente, sotto il profilo economico?
Innanzitutto, la delega della funzione, e quindi la lettera di incarico, deve avere la forma scritta a pena di nullità. (Non si deve dimenticare che dall’incarico di coordinatore del consiglio di classe nascono diritti e doveri di legge che possono comportare responsabilità sia penali che civili e disciplinari).
Spieghiamoci meglio. Dal momento che la funzione non è prevista dettagliatamente dall’ordinamento, è necessario che la lettera di proposta di incarico/delega debba contenere l’indicazione dei compiti da svolgere, la durata, la retribuzione dello stesso (di solito determinata con contrattazione di istituto).
Se la proposta non avviene per iscritto, oppure manca la previsione di una retribuzione per la funzione a svolgersi, la stessa deve intendersi nulla. In altri termini, se non vi è lettera di incarico la funzione non può essere esercitata e potrebbe rappresentare, per il docente esercente senza titolo, in caso di problematiche, una fonte di notevoli responsabilità, come detto anche prima, di tipo penale, civile, amministrativo e disciplinare.
Se non è prevista la retribuzione, idem per la nullità. Nella migliore delle ipotesi, la mancata previsione della retribuzione potrebbe comportare contenziosi del lavoro e responsabilità patrimoniali, rilevabili anche dalla Corte dei Conti.
Il docente, una volta ricevuta la lettera di proposta/incarico, può accettarla oppure rifiutarla. Non trattandosi di funzioni obbligatorie, la rinuncia può essere comunicata senza necessità di indicazione di alcuna motivazione.
Sempre più frequentemente, si assiste alla rinuncia dei docenti all’incarico, per la nascente ed assorbente mole di nuovi adempimenti, spesso di tipo burocratico, che comportano notevoli impegni di tempo e risorse, con l’assunzione di responsabilità a fronte di indennità spesso irrisorie.
Per fortuna, la stragrande maggioranza dei docenti delle nostre scuole ancora vivono la funzione come una missione e, conseguentemente, accettano incuranti dei diversi aspetti/problematiche, che andrebbero e dovrebbero approfondire.