[dropcap]N[/dropcap]el nostro ordinamento, per tradizione, il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato è il modello contrattuale di riferimento, definito generalmente come il contratto “standard” .
Il legislatore però, in alcuni casi particolari, permette alle parti di apporre un termine più o meno lungo al contratto di lavoro. Ciò è quanto si desume dal dato letterale della norma che così recita: “E’ consentita l’apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili alla ordinaria attività del datore di lavoro.”
Con l’entrata in vigore della legge Fornero (legge 92/2012) il legislatore, al fine di promuovere la flessibilità in entrata ed agevolare nuove assunzioni, ha introdotto un’importante deroga.
Il nuovo comma 1 bis dell’art. 1 D.Lgs. 368/2001, infatti, prevede che il requisito della ragione giustificativa non sia richiesto “nell’ipotesi del primo rapporto a tempo determinato, di durata non superiore a 12 mesi”.
In altri termini, per effetto della Riforma del 2012, il datore di lavoro ha la possibilità di stipulare con il lavoratore un contratto a termine del tutto svincolato da qualunque fondamento giustificativo.
Tale possibilità è comunque sottoposta a due condizioni:
- si deve trattare del primo rapporto a tempo determinato tra le parti;
- il contratto non può avere una durata superiore a 12 mesi.
Questa deroga, secondo quanto previsto dalla legge, vale anche nei casi di prima missione di un lavoratore nell’ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinato.
Se da un lato, il legislatore del 2012 ha voluto semplificare il primo utilizzo del contratto a termine dall’altro, per evitare un utilizzo fraudolento di tale istituto contrattuale, sono stati imposti alcuni vincoli temporali da dover rispettare.
Nello specifico, ci sono degli intervalli minimi da rispettare per evitare che il secondo contratto si consideri a tempo indeterminato:
- intervallo minimo di 60 giorni se il contratto precedente ha durata inferiore a sei mesi (10 giorni prima della riforma);
- intervallo minimo di 90 giorni se il contratto precedente ha durata superiore ai sei mesi (20 giorni prima della riforma);
Nel caso in cui invece più contratti si siano succeduti senza soluzione di continuità, è prevista la conversione in contratto a tempo indeterminato ab origine, a partire dalla data di stipulazione (e quindi assunzione) del primo contratto di lavoro.
La Riforma però attribuisce alla contrattazione collettiva (sia a livello interconfederale che decentrato) il potere di definire anche diversi intervalli temporali per la successione di più contratti di lavoro a tempo determinato.
Da gennaio 2013 inoltre, ai rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato si applica (in aggiunta alla contribuzione ordinaria) un contributo addizionale pari al 1,40% della retribuzione imponibile. In altri termini il contratto a termine diviene più caro per le aziende.
Tale contributo addizionale non si applica;
- alle assunzioni con contratto a termine per sostituzione di lavoratori assenti;
- agli assunti per attività stagionali;
- Apprendisti;
- Dipendenti P.A.;
Qualora vi sia una trasformazione del contratto, in un contratto a tempo indeterminato, il datore di lavoro potrà godere della restituzione delle ultime sei mensilità del contributo addizionale.
La restituzione può avvenire anche qualora, nell’arco dei sei mesi successivi alla cessazione del contratto a termine, vi sia nuova assunzione a tempo indeterminato.
Attualmente il Governo Letta, ad un anno dalla entrata in vigore della legge Fornero, sta già lavorando a nuove e sostanziali modifiche (intervalli temporali tra un contratto ed un altro, acausalitá per un periodo superiore ai 12 mesi) per rendere il contratto a termine più appetibile per le imprese e per produrre nuova occupazione.
Sperando che vengano messe in atto le misure che da tanto ormai si auspicano per il mercato del lavoro italiano, aspettiamo con ansia, anche se il tempo a nostra disposizione, sembra ormai essere finito già da un bel pò.
Massimiliano Nesci, consulente del lavoro
massimiliano.nesci@gmail.com