[dropcap]I[/dropcap] titoli di risparmio per l’economia del sud scontano la vantaggiosa imposta sostitutiva del 5%, anziché del 20%, se sottoscritti da persone fisiche, residenti e non residenti, che non esercitino alcuna forma d’attività professionale o d’impresa, sia di tipo commerciale sia di tipo agricola.
Sono alcuni dei chiarimenti diramati dalla circolare n. 10/E di oggi, con cui l’Agenzia delle Entrate risponde alle domande in merito agli aspetti applicativi, soggettivi e oggettivi, dei titoli di risparmio per l’economia del sud. La circolare chiarisce che, sebbene in sede di emissione i titoli possano essere sottoscritti unicamente da persone fisiche non esercenti attività d’impresa, sul mercato secondario gli stessi possono essere acquistati da tutte le categorie di investitori. Tuttavia, le sole persone fisiche non esercenti attività d’impresa possono usufruire dell’aliquota del 5% anche nel caso di acquisti sul mercato secondario. Sul versante delle attività d’impresa, inoltre, viene sottoscritto che non si tratta solo di attività commerciali, ma anche agricole. Esclusione questa che vale anche per le attività professionali.
Se i titoli in questione rientrano in una successione, per determinare gli interessi sui quali applicare l’imposta sostitutiva, si deve tener conto di quelli maturati fino alla data di apertura della stessa. Gli interessi percepiti, nel periodo intercorrente tra la data di apertura della successione e quella in cui gli eredi vengono effettivamente identificati, scontano il prelievo applicabile prima del decesso. Successivamente se agli eredi non è possibile applicare l’imposta sostitutiva del 5%, gli intermediari applicano la maggiore imposta sui redditi maturati o percepiti in quel dato periodo.
Per quanto riguarda l’usufrutto di questi titoli a favore di persone fisiche non esercenti attività di impresa, si ritiene che possa essere applicato il regime di agevolazione in questione, anche se i proprietari siano soggetti che non avrebbero titolo a fruire dell’aliquota ridotta; ciò in quanto è rilevante il titolare giuridico degli interessi che, stando ai sensi dell’articolo 984 del Codice civile, è per l’appunto l’usufruttuario per la tutta la durata del suo diritto.
Vincenzo Nigri