
Ho già avuto modo di parlare degli speculatori che in piena fase 1 e poi in via stabile nelle fasi successive hanno arbitrariamente aumentato i prezzi, rendendosi, a volte, colpevoli del reato punito dall’articolo 501-bis del codice penalerubricato come manovre speculative su merci».
Oggi voglio parlare di una condotta tanto più odiosa, quanto subdola, la «frode in commercio», disciplinata dall’articolo 515 del Codice penale. In questi casi il venditore approfitta della distrazione e dell’ignoranza di alcune nozioni fondamentali da parte del consumatore, che – ignaro – è indotto ad acquistare prodotti privi del marchio CE europeo, confondendolo, con una imitazione cinese del marcio CE.
Ma facciamo un passo indietro. A che serve il marchio CE Europeo? La marcatura CE (Conformità Europea) è un contrassegno che deve essere apposto su determinate tipologie di prodotti dal fabbricante stesso; autocertifica la rispondenza (o conformità) ai requisiti essenziali per la commercializzazione e utilizzo nell’Unione Europea. L’apposizione del marchio è prescritta per legge per poter commercializzare il prodotto nei paesi aderenti allo Spazio economico europeo (SEE) ed è sinonimo di garanzia che quel prodotto è conforme a determinati standard sui materiali impiegati e soprattutto sui requisiti essenziali di sicurezza.
A cosa serve, invece, il marchio CE Cinese. In teoria la sua funzione è proprio quella di ricordare al consumatore che quello è un prodotto cinese ed è arrivato in Italia proprio perché è China Export ed ecco perché contrassegnato con l’acronimo CE. In realtà, l’aver voluto premeditatamente utilizzare la stessa grafica e le stesse lettere ha ottenuto l’effetto voluto e cioè quello di trarre in inganno il consumatore.

Certo, le proporzioni sono differenti, ma, alzi la mano chi prima di oggi si è accorto di questa differenza microscopica, nascosta dalle dimensioni spesso ben al di sotto del centimetro.

La domanda a questo punto – come diceva qualcuno – sorge spontanea. Perché nessuno ha preso subito dei provvedimenti sulla contraffazione del marchio CE originale?
Soltanto nel 2007 il Parlamento ha tentato di mettere una pezza a questa truffa con il Decreto Legislativo 6 Novembre 2007, n. 194, pubblicato sulla gazzetta numero 261 nel 9 novembre 2007, dove all’articolo 10.3 si legge: È vietato apporre sugli apparecchi e sui relativi imballaggi e istruzioni per l’uso segni che possano indurre in errore terzi in relazione al significato o alla forma grafica della marcatura CE.”, con la previsione di una sanzione amministrativa del pagamento di una “somma da euro 1.000,00 ad euro 6.000,00”.
Eppure, nonostante il decreto, sono ancora molti i prodotti che entrano nelle nostre case pur non avendo eseguito alcuna prova di conformità agli standard europei, perché privi del marchio CE europeo, contraffatto da quello cinese.
Allora prima di comprare un qualsiasi prodotto elettrico o un giocattolo dalla marca sconosciuta ricordiamoci prima di verificare il marchio e dopo, saremo liberi di scegliere tra prezzo e sicurezza.
Ma, come prima cosa, vogliamo iniziare a controllare il marchio delle mascherine che da mesi ci stiamo mettendo sul naso?