[dropcap]C[/dropcap]on le due sentenze del 12 marzo 2013, ossia la n. 11792 e la n.11794, le S.U. della Cassazione intervengono sulle nuove disposizioni in materia di corruzione, così come sostituite dalle “disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e della illegalità nella pubblica amministrazione” (legge 06/11/2012 n. 190).
La legge in oggetto, nel descrivere la disciplina dei vari reati contro la pubblica amministrazione, ha sostituito l’art. 317 c.p., con l’introduzione di una nuova tipologia di “concussione“, ora configurabile solo per costrizione, introducendo anche l’art. 319 quater c.p. avente ad oggetto la nuova figura criminosa della “induzione indebita a dare o promettere utilità“, ossia una fattispecie che, in sostanza, si inserisce in una posizione intermedia fra la figura della condotta concussiva sopraffattrice e quella dell’accordo corruttivo.
La fattispecie, contenuta nell’art. 317 c.p., mantiene i caratteri tipici della “concussione per costrizione”, limitandosi ad aumentare il limite edittale minimo della pena detentiva (da 4 a 6 anni), lasciando come soggetto attivo solo il pubblico ufficiale.
La nuova ipotesi di reato regolata dal nuovo art. 319 quater c.p. risulta essere configurabile solo se il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, spinga un soggetto a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.
La differenza tra costrizione ed induzione, alla luce di queste riforme, è rappresentata dalla diversa tipologia di vantaggio che il destinatario della pretesa consegue per effetto della dazione o della promessa di denaro. Nello specifico il soggetto subisce una concussione per costrizione se il pubblico agente, senza l’utilizzo di forme violente di minaccia psichica diretta, lo abbia posto di fronte a due alternative, accettare la pretesa indebita o subire il prospettato pregiudizio ingiusto. Il soggetto privato, invece, è punibile come coautore se il pubblico agente, abusando del suo potere, formula una richiesta di dazione o di promessa ponendola come una condizione per il compimento o il mancato compimento di un atto, dal quale il destinatario della pretesa trae direttamente un vantaggio indebito. La differenza sostanziale sta nel fatto che, come il corruttore, il coautore risponde penalmente della sua condotta.
[dropcap]I[/dropcap]l problema è quello di chiarire se, a seguito della entrata in vigore della novella del 2012, sia ipotizzabile una abolitio criminis (art. 2, 2° comma c.p.) o semplicemente una mera successione di leggi penali nel tempo regolata dall’art. 2, 4° comma c.p.
La Corte si spinge di più sulla seconda soluzione sancendo che “In tal senso va valorizzato, per un verso, l’esito del confronto strutturale tra le due considerate disposizioni, che permette agevolmente di rilevare come, a parte l’inciso iniziale, il legislatore della novella abbia riproposto nel nuovo art. 319 quater c.p., una descrizione degli elementi costitutivi del reato di induzione indebita sostanzialmente identica a quella degli elementi costitutivi del reato di concussione per induzione, di cui al previgente art. 317 c.p.. Per altro verso, l’analisi del giudizio di disvalore che qualifica le due fattispecie, risultante identico in entrambe le norme, essendo ugualmente colpite vicende criminose identiche, consistenti nell’iniziativa di induzione illecita posta in essere da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio“.
Carlo Angelino