
Il medico di base, detto anche medico di Assistenza Primaria (o Medico di famiglia) è il primo collegamento tra il cittadino e il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) ed è una delle due principali tipologie di medico di medicina generale (MMG). L’altra è il medico di Continuità Assistenziale (ancora oggi più conosciuta come Guardia Medica).
Normalmente l’attività del medico di base si svolge presso il suo ambulatorio, ma capita che riceva richieste di visita domiciliare.
Non esistono leggi specifiche sul tema, che viene regolamentato esclusivamente dal CCNL di categoria.
Vediamo come è disciplinata l’attività ambulatoriale.
Lo studio del medico di famiglia deve essere aperto 5 giorni a settimana e garantire l’apertura per almeno due fasce giornaliere (pomeridiane o mattutine) a settimana e comunque con apertura il lunedì.
L’orario di apertura deve essere congruo, efficace e funzionale alla migliore assistenza dei pazienti.
Il monte ore settimanale è invece in funzione del numero degli assistiti:
- 5 ore settimanali fino a 500 assistiti;
- 10 ore settimanali da 500 a 1000 assistiti;
- 15 ore settimanali da 1000 e 1500 assistiti.
Una precisazione importante: se l’assistito si presenta in ambulatorio entro l’orario stabilito deve essere visitato anche se è terminato l’orario di apertura dello Studio.
Passiamo ora alla questione della visita a domicilio, ammessa esclusivamente nei casi di eccezionalità giustificati dall’intrasferibilità dell’ammalato e da elementi di palese immobilità. In questo caso sono assolutamente gratuite.
Le visite domiciliari vanno svolte in giornata se sono state richieste entro le 10:00 di mattina, oppure, se richieste oltre quest’orario, entro le 12:00 del giorno successivo.
Nel caso i motivi per la richiesta di una visita domiciliari risultino non essere realmente gravi, il medico è legittimato a chiedere un compenso per la prestazione, poiché, per la Cassazione, la visita a domicilio non indispensabile presenta i caratteri di una visita privata e come tale va pagata.
Chi decide se un malato è trasportabile (e quindi può recarsi in ambulatorio) oppure è intrasportabile, tale da giustificare la visita a domicilio?
E lo stesso medico di famiglia e qui mi viene a mente il famoso proverbio napoletano dell’acquaiuolo.
Ma con una differenza..
Se l’acqua dell’acquaiolo “non è come la neve”, poco importa, ma se il medico sbaglia a fare la sua valutazione ad personam sul paziente, considerando anche fattori come l’età o le condizioni di salute generale dell’assistito e si rifiuta di andare a domicilio per visitare il paziente rischia, oltre che una sanzione disciplinare, anche una denuncia per “rifiuto di atti di ufficio”.
E questo indipendentemente se da questo rifiuto ne derivi un danno all’assistito, perché il reato di rifiuto di atti di ufficioè un reato di pericolo e quindi si configura per il solo fatto di aver rifiutato un atto richiesto al soggetto dal nostro ordinamento, a prescindere dalle conseguenze.
Una curiosità: è anche ammesso rivolgersi ad un diverso medico di base, basta pagare: 15 euro per le visite ambulatoriali e 25 euro per quelle domiciliari, ma sempre e solo nel caso in cui l’ammalato versi in condizioni di “non trasferibilità“. Altrimenti tariffa piena.