

Come oramai noto, a far data dall’1 gennaio 2019 è stato introdotto il nuovo obbligo, pressoché generalizzato, dell’emissione della fattura elettronica per la documentazione delle cessioni di beni e servizi.
Tra le eccezioni figura il settore sanitario a seguito dell’intervento del Garante della Privacy che ha riscontrato e posto questioni di criticità in ordine al trattamento dei dati sanitari che sono sensibili.
Altra importante eccezione è rappresentata dai titolari di partita iva in regimi di vantaggio: minimi e forfettari.
Diversi sono stati gli interventi ministeriali (FAQS e circolari) e normativi (D.l. 119/2018 e da ultimo approvato e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il cosiddetto ”decreto crescita”).
I timori e le difficoltà interpretative di una norma non sempre chiara ed in continuo cambiamento (ben due decreti legge nel corso di pochi mesi) si sommano alla previsione di diverse e cospicue sanzioni in caso di errata applicazione delle norme in materia di fatturazione elettronica.

La circolare 14/E/2019 emessa dall’Agenzia delle Entrate ha commentato e chiarito la portata delle novità come di seguito si riporta.
L’articolo 11 del d.l. n. 119 del 2018, modificando l’articolo 21 del decreto IVA, ha previsto, con effetto dal 1° luglio 2019 –dunque per le fatture emesse da tale giorno – che:
a) tra le indicazioni che il documento deve recare figuri anche la «data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempreché tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura» (cfr. il nuovo comma 2,lettera g-bis);
b) la possibilità di emettere la fattura «entro dieci giorni dall’effettuazione dell’operazione determinata ai sensi dell’articolo 6» (così il nuovo comma 4, primo periodo).
La circolare 14/E/2019 ancora chiarisce che il legislatore, in applicazione delle previsioni unionali sul contenuto delle fatture, ha così previsto che, impregiudicati i momenti di effettuazione dell’operazione (e di esigibilità dell’imposta), la documentazione della stessa non sia più necessariamente contestuale – entro le ore 24 del medesimo giorno (cfr. la circolare n. 225 del 16 settembre 1996) – ma possa avvenire nei 10 giorni successivi, dandone specifica evidenza. La facoltà in esame riguarda tutte le fatture, ivi comprese quelle elettroniche veicolate tramite SdI.
Andando oltre, in considerazione del fatto che per una fattura elettronica veicolata attraverso lo SdI, quest’ultimo ne attesta inequivocabilmente e trasversalmente (all’emittente, al ricevente e all’Amministrazione finanziaria) la data (e l’orario) di avvenuta “trasmissione”, è possibile assumere che la data riportata nel campo “Data” della sezione “Dati Generali” del file della fattura elettronica sia sempre e comunque la data di effettuazione dell’operazione. Ciò significa che, anche se l’operatore decidesse di “emettere” la fattura elettronica via SdI non entro le ore 24 del giorno dell’operazione (caso tipico della fattura immediata) bensì in uno dei successivi 10 giorni previsti dal novellato articolo 21, comma 4, primo periodo, del decreto IVA, la data del documento dovrà sempre essere valorizzata con la data dell’operazione e i 10 giorni citati potranno essere sfruttati per la trasmissione del file della fattura elettronica al Sistema di Interscambio.
Calando in un esempio concreto quanto appena detto, a fronte di una cessione effettuata in data 28 settembre 2019, la fattura “immediata” che la documenta potrà essere:
– emessa (ossia generata e inviata allo SdI) il medesimo giorno, così che “data dell’operazione” e “data di emissione” coincidano ed il campo “Data” della sezione “Dati Generali” sia compilato con lo stesso valore (28 settembre 2019);
– generata il giorno dell’operazione e trasmessa allo SdI entro i 10 giorni successivi (in ipotesi l’8 ottobre 2019), valorizzando la data della fattura (campo “Data” della sezione “Dati Generali” del file) sempre con la data dell’operazione (in ipotesi il 28 settembre 2019);
– generata e inviata allo SdI in uno qualsiasi dei giorni intercorrenti tra l’operazione (28 settembre 2019) e il termine ultimo di emissione (8 ottobre 2019), valorizzando la data della fattura (campo “Data” della sezione “Dati Generali” del file) sempre con la data dell’operazione (28 settembre 2019).
Il cosiddetto DL crescita appena approvato e pubblicato in Gazzetta Ufficiale (GU n.151 del 29-6-2019 – Suppl. Ordinario n. 26) ha ulteriormente modificato questo termine di dieci giorni portandolo a dodici giorni.
Le interpretazioni e i chiarimenti prima riportato e riferibili alla detta circolare 14/E/2019 sono sicuramente applicabili anche a questa ulteriore modifica in corso di anno.
Alla luce del maggior termine di 12 giorni per l’emissione e trasmissione della fattura elettronica è possibile rielaborare l’esempio fornito dall’Agenzia delle Entrate come di seguito indicato.
Dal 1° luglio 2019 a fronte di una cessione effettuata in data 28 settembre 2019, la fattura “immediata” che la documenta potrà essere:
– emessa (ossia generata e inviata allo SdI) il medesimo giorno, così che “data dell’operazione” e “data di emissione” coincidano ed il campo “Data” della sezione “Dati Generali” sia compilato con lo stesso valore (28 settembre 2019);
– generata il giorno dell’operazione e trasmessa allo SdI entro i 12 giorni successivi (in ipotesi il 10 ottobre 2019), valorizzando la data della fattura (campo “Data” della sezione “Dati Generali” del) sempre con la data dell’operazione (in ipotesi il 28 settembre 2019);
– generata e inviata allo SdI in uno qualsiasi dei giorni intercorrenti tra l’operazione (28 settembre 2019) e il termine ultimo di emissione (10 ottobre 2019), valorizzando la data della fattura (campo “Data” della sezione “Dati Generali” del file) sempre con la data dell’operazione (28 settembre 2019).
Un dubbio riguarda una fattura elettronica da emettersi a fronte di una operazione effettuata (es. incasso onorari da parte di un professionista) il giorno 27 giugno 2019.
Sembra potersi ritenere che il nuovo limite temporale di 12 giorni possa essere applicabile anche alle operazioni effettuate precedentemente alla data del 1° luglio 2019 purché emesse a partire da detta ultima data.
Sembrerebbe ritenersi, pertanto, possibile l’emissione e trasmissione della fattura elettronica entro il giorno 09 luglio 2019 ( 12 giorni a partire dal 27.06.2019). Per questa ipotesi si resta comunque in attesa di una conferma nei prossimi giorni da parte dell’Agenzia delle Entrate.