

L’INPS con circolare n. 45 del 22.03.2019, ha disposto che a decorrere dal 1° aprile 2019, le domande per la richiesta di Assegno per il nucleo familiare (ANF), per i dipendenti delle aziende del settore privato non agricolo devono essere presentate, non più al datore di lavoro, ma direttamente all’INPS, in modalità telematica.
Con messaggio n. 1430 del 05.04.2019 l’INPS ha specificato che l’unica eccezione è rappresentata dagli operai agricoli a tempo indeterminato (OTI) che continueranno ad utilizzare il modello cartaceo ANF/DIP (cod. SR16 disponibile anche sul sito dell’INPS). In tal modo confermando che la modalità telematica si estende anche agli impiegati del settore agricolo.
Tabella di sintesi
Tipologia dipendenti | Modalità |
dipendenti aziende del settore privato non agricolo | telematica |
impiegati del settore agricolo | telematica |
operai agricoli a tempo indeterminato (OTI)* | cartacea |
* Ai fini degli ANF sono equiparati agli operai agricoli a tempo indeterminato (OTI) i soci lavoratori delle imprese cooperative che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici ai sensi dell’articolo 3 della legge 15 giugno 1984, n. 240.
L’INPS con messaggio n. 1777 del 08.05.2019, ha illustrato la nuova modalità di presentazione della domanda ANF ed ha chiarito che le domande già presentate al datore di lavoro fino alla data del 31/03/2019 con il modello ANF/DIP, per il periodo compreso tra il 1/07/2018 ed il 30/06/2019 o a valere sugli anni precedenti, non devono essere reiterate, ma devono essere gestite dai datori di lavoro.
Le modalità di presentazione telematica delle domande ANF sono le seguenti:
WEB (tramite il servizio on-line dedicato, disponibile dal 1° aprile 2019, accessibile dal sito www.inps.it) | se in possesso di: PIN dispositivouna identità SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2CNS (Carta Nazionale dei Servizi) |
Patronati e intermediari dell’Istituto (attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi) | anche se non in possesso di PIN |
Nel caso in cui il datore di lavoro non sia più attivo, in quanto cessato o fallito, il lavoratore dovrà fare richiesta di pagamento diretto all’Istituto, nel limite della prescrizione quinquennale, secondo le modalità di cui al paragrafo 3.3 della richiamata circolare Inps 45/2019.

In caso di variazione della composizione del nucleo familiare compresa nel periodo già oggetto di domanda ANF andrà presentata, attraverso la procedura “ANF DIP”, con modalità telematica, domanda di variazione.
L’immediata conoscibilità da parte del lavoratore/cittadino degli importi giornalieri e mensili teoricamente spettanti in riferimento alla tipologia, al numero dei componenti e al reddito complessivo del nucleo familiare nel periodo di riferimento per la prestazione richiesta rappresenta un elemento di trasparenza e vantaggio per lo stesso lavoratore richiedente.Commissario ad acta Commissione Tributaria Provinciale e Regionale della Campania