
Ebbene i fiori, osannato simbolo di pace e di amore, possono comportare problemi legali e dividere le famiglie.
E’ molto usuale, in condominio, vedere balconi ornati da piante e fiori di ogni genere.
1° PROBLEMA: LE PIANTE VANNO INNAFFIATE
REATO IPOTIZZABILE: ART. 674 C.P.
La maggior parte delle persone innaffia la piante semplicemente.
Una piccola parte, però, riesce a riprodurre in proprio l’uragano Tokita
Ed è bene ricordare che la Quinta sezione penale della Corte di Cassazione (sent. 21753 del 28 maggio 2014 ha statuito che innaffiare le piante senza valutare le conseguenze può portare ad una condanna penale per violazione, appunto, dell’ art. 674 c.p., il getto pericoloso di cose. .
2° PROBLEMA: LE PIANTE VANNO POSIZIONATE
REATO IPOTIZZABILE: ART. 675 C.P.
Posizione una vaso sul balcone senza ancorarlo può portare alla condanna penale se al di sotto del balcone v’è la pubblica via o, magari, il cortile condominiale
A tale scopo il nostro legislatore ha previsto l’art. 675 c.p. che punisce il “Collocamento pericoloso di cose”
Entrambi sono “reati di pericolo”, ossia possono essere puniti anche solamente per la potenziale offesa; è evidente, infatti, che se il vaso dovesse cadere e far male a qualcuno, il proprietario risponderebbe di ben più gravi reati.
3° PROBLEMA: IL RISPETTO DEL REGOLAMENTO COMUNALE
Ogni città ha le proprie regole. È infatti possibile che siano state approvate delle norme locali che, in nome della sicurezza dei pedoni, vietino la collocazione di vasi e fioriere sui parapetti dei terrazzi, dei poggioli, delle finestre a meno che gli stessi siano assicurati o trattenuti con sbarre metalliche fissate sui lati esterni o con altri ripari fissi, atti ad eliminare qualsiasi pericolo di caduta su aree pubbliche o private di terzi.
A Napoli, per esempio, l’art. 8 del vigente regolamento di polizia urbana, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 46 del 9 marzo 2001, e successive modificazioni, a tutela della incolumità e della igiene pubblica VIETA: “collocare su finestre, balconi, terrazzi, su qualunque sporto, o nei vani delle aperture, verso la via pubblica o aperta al pubblico o verso i cortili, o comunque verso l’esterno, qualsiasi oggetto mobile che non sia convenientemente assicurato contro ogni pericolo di caduta“. Per la qual cosa occorrerebbe verificare che effettivamente i sostegni delle piante e dei vasi da fiore siano convenientemente assicurati ai balconi stessi
Inoltre, lo stesso articolo del regolamento prevede al comma successivo che è vietato: “procedere alla innaffiatura di vasi di fiori o piante collocati all’esterno delle abitazioni procurando stillicidio sulla strada o sulle parti sottostanti del fabbricato”, la qual cosa lascia presumere che un tale tipo di collocazione sia del tutto vietata, dal momento che per poter sopravvivere le piante poste fuori dalle inferriate devono essere periodicamente innaffiate con conseguente stillicidio sulla pubblica via.
4° PROBLEMA: IL RISPETTO DEL REGOLAMENTO CONDOMINIALE
Questo può ad esempio vietare completamente l’uso di fioriere o imporre che le piante siano collocate sui ripiani predisposti originariamente dal costruttore; potrebbe obbligare i proprietari ad ancorare i vasi a supporti fissi metallici in modo da non costituire pericolo per le auto parcheggiate al di sotto o disporre che le stesse siano collocate a una determinata distanza dalla sporgenza in modo da non far sgocciolare l’acqua ai piani inferiori. Quindi, la prima cosa da fare prima di installare una fioriera è quella di leggere il regolamento condominiale. Ma attenzione: poiché il balcone è uno spazio privato, solo un regolamento approvato da tutti i condomini potrebbe porre divieti su tali aree; ciò infatti avrebbe il valore di un’autolimitazione, autorizzata dallo stesso proprietario dell’immobile. In caso contrario, gli altri condomini, anche se in maggioranza, non possono dire ciò che il singolo può fare o non può fare nel suo appartamento e, di conseguenza, nel corrispondente balcone.
Ad esempio, se il regolamento vieta il collocamento di piante sul davanzale delle finestre e dei balconi, non c’è modo di superare tale limite attraverso sistemi di sicurezza volti ad evitare pregiudizi nei confronti degli altri condomini. In tal caso il divieto è assoluto e chi ripone fioriere sul terrazzo è costretto a rimuoverle. Se, invece, il regolamento non prevede nulla, l’uso delle fioriere sul balcone è lecito, fermo restando il rispetto delle regole imposte dalla prudenza: ad esempio, l’impiego di sottovasi onde evitare che l’acqua per l’innaffiatura cada nel terrazzo di sotto o l’ancoraggio dei vasi alla ringhiera dei balconi o terrazze a livello per evitarne la caduta accidentale
5° PROBLEMA: IL RISPETTO DEL PRINCIPIO DI NEMINEM LAEDERE
Se né il regolamento di condominio, né quello comunale vietano l’uso di vasi e fioriere sul balcone di condominio, è comunque necessario adottare delle precauzioni per evitare di incorrere in responsabilità conseguenti a danni a terzi.
Un esempio può essere il terriccio che, caduto sul piano balcone sottostante, sporca i divanetti del proprietario o il vaso che cade sul tettuccio dell’auto, ammaccandolo. Nei casi peggiori – e non sono pochi i casi – la fioriera potrebbe finire in testa a un passante e determinarne la morte o gravi lesioni. Quindi, se anche la legge o i regolamenti non pongono regole di comportamento, è necessario che il proprietario impedisca qualsiasi situazione di pericolo.
Inoltre, anche in assenza di disposizioni specifiche del regolamento condominiale, chi colloca fioriere sul terrazzo non può violare il cosiddetto decoro architettonico ossia l’estetica della facciata dell’edificio. Ciò va valutato in base al caso concreto e sulla scorta delle condizioni del palazzo; ad esempio la predisposizione di vasi in cemento ad opera del costruttore impedisce l’impiego di fioriere proprie, con colori che possono essere in contrasto con quelli presenti sugli altri balconi.
In conclusioni. per le piante in condominio non ci vuole il fiorista, ma …. l’avvocato penalista.