
L’anno scolastico è alle porte e fra alcuni genitori, causa timore contagio Covid-19 per i figli, inizia a farsi avanti l’idea dell’istruzione parentale.
Ma di che si tratta?
Sul sito del MIUR. c’è una pagina dedicata raggiungibile al seguente link: https://www.miur.gov.it/istruzione-parentale
Partendo dal dettato costituzionale dell’art. 30, secondo cui “è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire, educare i figli” il Decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, art 111 comma 2, per la prima volta, ha dato la possibilità ai genitori di provvedere direttamente all’educazione dei figli, a condizione di “dimostrare di averne la capacità tecnica od economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità.”, che, in pratica è la scuola territorialmente più vicina.
Il Dirigente Scolastico provvederà agli opportuni controlli, ma non potrà esercitare un potere di autorizzazione in senso stretto, bensì un mero accertamento della sussistenza dei requisiti tecnici ed economici.
L’art. 23 del D. Lgs. 62/17 ha successivamente innovato la materia e previsto che, in caso di istruzione parentale, (detta anche homeschooling o home education) i genitori ovvero coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza. Tali alunni o studenti sosterranno annualmente l’ esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva in qualità di candidati esterni presso una scuola statale o paritaria, fino all’assolvimento dell’obbligo di istruzione.
Poi, se un genitore non optasse né per la scuola media, né per l’istruzione parentale sappiate che non subirà alcuna conseguenza penale poiché il D.Lgs. n. 212/2010 2010, all. 1, parte 52, ha abrogato l’art. 8 della L. n. 1859 del 1962, che estendeva l’applicazione delle sanzioni previste per l’inadempimento dell’obbligo di istruzione elementare, di cui all’articolo 731 c.p., pure alle violazioni dell’obbligo scolastico della scuola media.
In buona sostanza è penalmente rilevante solo la condotta del genitore che impedisca la frequenza della solo scuola primaria, mentre la scuola media può passare in cavalleria.
E questo è niente.
L’importo dell’ammenda comminata da un Giudice di Pace ad un genitore, che ha dato vita al caso in questione, colpevole del reato di cui all’articolo 731 c.p. (Inosservanza degli obblighi scolastici) è stato nientepopodimeno di 30 euro , somma pure annullata dalla Cassazione.
Tanto, secondo qualcuno, vale la nostra Scuola.
Meno male che ci pensa la Ministra a ricordarci l’importanza della scuola e dei docenti, tutti presenti e mascherati in classe il 14 settembre, costi quel costi…